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<blockquote data-quote="antonellifederico" data-source="post: 80237" data-attributes="member: 12923"><p>ho ampie riserve in merito a questa affermazione in quanto, per esempio, è condonabile un abuso residenziale con altezza interna di 2,40 ml (il minimo sanitario è di 2,70 ml) oppure avere finestre inferiori ad 1/8 della superficie della stanza dove affacciano; detto questo quali sono i requisiti igienico-sanitari non condonabili?</p><p></p><p>a meno che le singole leggi regionali emanate a seguito delle varie leggi sul condono (del 1985, del 1994 e del 2003) non abbiano inserito norme + restrittive, ma francamente non ne ho mai sentito parlare.</p><p></p><p>altro discorso se si chiama impropriamente "sanatoria" l'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del testo unico dell'edilizia (semplicisticamente l'art. 36 consente di legittimare la realizzazione di un manufatto eseguito senza autorizzazioni ma conforme alle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antonellifederico, post: 80237, member: 12923"] ho ampie riserve in merito a questa affermazione in quanto, per esempio, è condonabile un abuso residenziale con altezza interna di 2,40 ml (il minimo sanitario è di 2,70 ml) oppure avere finestre inferiori ad 1/8 della superficie della stanza dove affacciano; detto questo quali sono i requisiti igienico-sanitari non condonabili? a meno che le singole leggi regionali emanate a seguito delle varie leggi sul condono (del 1985, del 1994 e del 2003) non abbiano inserito norme + restrittive, ma francamente non ne ho mai sentito parlare. altro discorso se si chiama impropriamente "sanatoria" l'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del testo unico dell'edilizia (semplicisticamente l'art. 36 consente di legittimare la realizzazione di un manufatto eseguito senza autorizzazioni ma conforme alle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi) [/QUOTE]
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