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Testo
<blockquote data-quote="happysmileone" data-source="post: 503170" data-attributes="member: 50768"><p>x brina82 :</p><p></p><p>il pagamento del canone o di quanto altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, per cui si conviene la essenzialità dei termini di pagamento sopra indicati ai sensi dell’art. 1457 Cod. Civ. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quanto altro dovuto ove di importo pari a due mensilità del canone) costituisce pertanto in mora il conduttore, con conseguente decorso degli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di cinque punti. Il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori, comporta la risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile.</p><p></p><p>in tal caso puoi risolvere il contratto d'affitto senza attendere l'istanza di sfratto esecutivo e cessare immediatamente di pagare le tasse su redditi non percepiti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="happysmileone, post: 503170, member: 50768"] x brina82 : il pagamento del canone o di quanto altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, per cui si conviene la essenzialità dei termini di pagamento sopra indicati ai sensi dell’art. 1457 Cod. Civ. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quanto altro dovuto ove di importo pari a due mensilità del canone) costituisce pertanto in mora il conduttore, con conseguente decorso degli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di cinque punti. Il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori, comporta la risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile. in tal caso puoi risolvere il contratto d'affitto senza attendere l'istanza di sfratto esecutivo e cessare immediatamente di pagare le tasse su redditi non percepiti. [/QUOTE]
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