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<blockquote data-quote="Sarah333" data-source="post: 89236" data-attributes="member: 3685"><p>Ti riporto questo scritto trovato velocemente su internet per brevità di spiegazione mia...pensi che la banca si metta a fare tutta questa trafila???Ipotesi molto vaga...per questo non tenuta molto in considerazione...Ciò che infatti si sottolinea è quanto da me scritto sopra...leggi cosa dovrebbe fare la banca...pensi ne valga la pensa????</p><p></p><p></p><p>Giudizi di usucapione e riflessi sulle garanzie ipotecarie</p><p>Avv. Eugenio Schiavone, Foro di Roma</p><p>Vi è un principio che è divenuto assai pericoloso per i creditori ed in particolare per quelli che hanno</p><p>iscritto ipoteca su cespiti dei debitori a garanzia del proprio credito. A tal riguardo, anche la Suprema</p><p>Corte ha infatti confermato, in particolare con la sentenza della II° Sez. n. 8792 del 28 giugno 2000,</p><p>che l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo</p><p>trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto</p><p>estintivo riconducendosi non già ad una presunta ?usucapio libertatis?, bensì all'efficacia retroattiva</p><p>dell'usucapione stessa) con la conseguenza che il notaio rogante nella successiva vendita del bene</p><p>compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni</p><p>pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento</p><p>dell'intervenuta usucapione. Le insidie per il creditore, nella fattispecie, sono rappresentate dal fatto</p><p>che questi non può essere a conoscenza dell'esistenza dei presupposti dell'azione in questione,</p><p>giacché colui il quale agisce è privo di titolo che possa legittimare una trascrizione (e quindi il</p><p>creditore iscrivendo l'ipoteca non si sente in alcun modo minacciato) non deve trascrivere l'atto di</p><p>citazione a mezzo del quale ha avanzato la domanda di usucapione e non è neanche obbligato a</p><p>citare nel detto giudizio il creditore ipotecario, il quale non viene considerato litisconsorte necessario.</p><p>La conseguenza è che l'ignaro creditore viene a conoscenza dell'intervenuta usucapione solo nel</p><p>momento in cui viene trascritta la sentenza che la ha accertata. A questo punto, però, il creditore</p><p>iscritto si trova con un giudizio svolto nel quale parte attrice ha avuto modo di provare la propria</p><p>domanda e, cosa ancor più grave, l'usucapiente è nella posizione di vendere il bene che ha acquisito</p><p>a titolo originario. Nel giudizio che mi ha visto impegnato personalmente, inoltre, la situazione era</p><p>ancor più complicata poiché, per una serie di circostanze che non è il caso di approfondire in questa</p><p>sede, il proprietario convenuto aveva addirittura aderito alla domanda concludendo nello stesso</p><p>modo degli attori, arrivando anche a dichiarare che l'usucapiente aveva richiesto le concessioni</p><p>edilizie per costruire i fabbricati che erano andati ad incidere sui terreni oggetto del giudizio. L'unica</p><p>soluzione per tutelare il proprio diritto di credito, che verrebbe totalmente sacrificato dalla sentenza di</p><p>accertamento dell'usucapione, è a mio avviso quella di promuovere l'opposizione di terzo ex art. 404,</p><p>primo comma c.p.c., invocando la titolarità di un diritto autonomo del terzo (diritto garantito da</p><p>iscrizione ipotecaria che verrebbe resa inefficace) la cui tutela è incompatibile con la situazione</p><p>giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le parti. E' importante soffermarsi sul carattere di</p><p>autonomia di tale diritto, poiché se così non fosse, il terzo sarebbe esclusivamente legittimato a</p><p>proporre l'opposizione ai sensi del secondo comma dell'art. 404 c.p.c., con evidenti maggiori</p><p>difficoltà nel corso del giudizio, dovendo dimostrare il dolo o la collusione in suo danno. E' altresì</p><p>necessario provvedere alla trascrizione della domanda proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c. al fine di</p><p>evitare che l'usucapiente disponga del bene, così vanificando il buon diritto del creditore ipotecario.</p><p>Nel corso del giudizio di opposizione bisognerà sostenere l'inesistenza dei presupposti</p><p>dell'usucapione ed in particolare che l'usucapiente non ha provato di aver esercitato il possesso sui</p><p>beni per venti anni. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla prova relativa all'inizio del</p><p>possesso, sulle modalità di esercizio dello stesso e sulla persona di chi avrebbe esercitato il</p><p>possesso, posto che in caso di persona giuridica andrà individuato attraverso quale organo è stato</p><p>esercitato il possesso. Questi ultimi aspetti rivestono, a mio parere, una fondamentale importanza in</p><p>quanto molto spesso ci si potrebbe trovare di fronte a meri atti di tolleranza che non possono servire</p><p>di fondamento all'acquisto del possesso. Da ultimo e solo per dare un concreto contributo collegato a</p><p>fatti di causa, ho avuto l'opportunità di poter replicare alla eccezione di controparte sulla quale, in</p><p>gran parte, aveva fondato la sua domanda, citando un principio ormai pacifico per il quale, ai fini</p><p>dell'invocata usucapione, la concessione edilizia non è idonea a far presumere la proprietà del suolo</p><p>su cui costruire a favore di colui al quale è rilasciata (per tutte Cass. n. 3428 del 3/4/98). In</p><p>conclusione, quindi, pur non avendo la possibilità di difendersi nel giudizio di accertamento</p><p>dell'intervenuta usucapione, il creditore ipotecario ha l'opportunità di tutelarsi promuovendo a sua</p><p>volta un giudizio, dall'esito di certo non scontato, teso a rendere nuovamente efficaci le proprie</p><p>garanzie reali</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sarah333, post: 89236, member: 3685"] Ti riporto questo scritto trovato velocemente su internet per brevità di spiegazione mia...pensi che la banca si metta a fare tutta questa trafila???Ipotesi molto vaga...per questo non tenuta molto in considerazione...Ciò che infatti si sottolinea è quanto da me scritto sopra...leggi cosa dovrebbe fare la banca...pensi ne valga la pensa???? Giudizi di usucapione e riflessi sulle garanzie ipotecarie Avv. Eugenio Schiavone, Foro di Roma Vi è un principio che è divenuto assai pericoloso per i creditori ed in particolare per quelli che hanno iscritto ipoteca su cespiti dei debitori a garanzia del proprio credito. A tal riguardo, anche la Suprema Corte ha infatti confermato, in particolare con la sentenza della II° Sez. n. 8792 del 28 giugno 2000, che l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta ?usucapio libertatis?, bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa) con la conseguenza che il notaio rogante nella successiva vendita del bene compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione. Le insidie per il creditore, nella fattispecie, sono rappresentate dal fatto che questi non può essere a conoscenza dell'esistenza dei presupposti dell'azione in questione, giacché colui il quale agisce è privo di titolo che possa legittimare una trascrizione (e quindi il creditore iscrivendo l'ipoteca non si sente in alcun modo minacciato) non deve trascrivere l'atto di citazione a mezzo del quale ha avanzato la domanda di usucapione e non è neanche obbligato a citare nel detto giudizio il creditore ipotecario, il quale non viene considerato litisconsorte necessario. La conseguenza è che l'ignaro creditore viene a conoscenza dell'intervenuta usucapione solo nel momento in cui viene trascritta la sentenza che la ha accertata. A questo punto, però, il creditore iscritto si trova con un giudizio svolto nel quale parte attrice ha avuto modo di provare la propria domanda e, cosa ancor più grave, l'usucapiente è nella posizione di vendere il bene che ha acquisito a titolo originario. Nel giudizio che mi ha visto impegnato personalmente, inoltre, la situazione era ancor più complicata poiché, per una serie di circostanze che non è il caso di approfondire in questa sede, il proprietario convenuto aveva addirittura aderito alla domanda concludendo nello stesso modo degli attori, arrivando anche a dichiarare che l'usucapiente aveva richiesto le concessioni edilizie per costruire i fabbricati che erano andati ad incidere sui terreni oggetto del giudizio. L'unica soluzione per tutelare il proprio diritto di credito, che verrebbe totalmente sacrificato dalla sentenza di accertamento dell'usucapione, è a mio avviso quella di promuovere l'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma c.p.c., invocando la titolarità di un diritto autonomo del terzo (diritto garantito da iscrizione ipotecaria che verrebbe resa inefficace) la cui tutela è incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le parti. E' importante soffermarsi sul carattere di autonomia di tale diritto, poiché se così non fosse, il terzo sarebbe esclusivamente legittimato a proporre l'opposizione ai sensi del secondo comma dell'art. 404 c.p.c., con evidenti maggiori difficoltà nel corso del giudizio, dovendo dimostrare il dolo o la collusione in suo danno. E' altresì necessario provvedere alla trascrizione della domanda proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c. al fine di evitare che l'usucapiente disponga del bene, così vanificando il buon diritto del creditore ipotecario. Nel corso del giudizio di opposizione bisognerà sostenere l'inesistenza dei presupposti dell'usucapione ed in particolare che l'usucapiente non ha provato di aver esercitato il possesso sui beni per venti anni. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla prova relativa all'inizio del possesso, sulle modalità di esercizio dello stesso e sulla persona di chi avrebbe esercitato il possesso, posto che in caso di persona giuridica andrà individuato attraverso quale organo è stato esercitato il possesso. Questi ultimi aspetti rivestono, a mio parere, una fondamentale importanza in quanto molto spesso ci si potrebbe trovare di fronte a meri atti di tolleranza che non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso. Da ultimo e solo per dare un concreto contributo collegato a fatti di causa, ho avuto l'opportunità di poter replicare alla eccezione di controparte sulla quale, in gran parte, aveva fondato la sua domanda, citando un principio ormai pacifico per il quale, ai fini dell'invocata usucapione, la concessione edilizia non è idonea a far presumere la proprietà del suolo su cui costruire a favore di colui al quale è rilasciata (per tutte Cass. n. 3428 del 3/4/98). In conclusione, quindi, pur non avendo la possibilità di difendersi nel giudizio di accertamento dell'intervenuta usucapione, il creditore ipotecario ha l'opportunità di tutelarsi promuovendo a sua volta un giudizio, dall'esito di certo non scontato, teso a rendere nuovamente efficaci le proprie garanzie reali [/QUOTE]
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