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<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 55376" data-attributes="member: 8160"><p>Ne avevamo già parlato in un altro post. L'obbligo esiste a prescindere dalla data del rogito.</p><p>Ti allego una risposta, confermata dall'AdE, ad un quesito che è calzante a quello da te proposto:</p><p>Ques.: N. 238258 - Rub. 500 </p><p>Il D.P.R. n. 131/1986 assoggetta all’obbligo di registrazione i “contratti preliminari di ogni specie”, entro il termine di venti giorni dalla data dell’atto (articolo 13), mediante il pagamento dell’imposta fissa di €. 168,00 (articolo 10 della parte I della tariffa).</p><p>Nella nota in calce a quest’ultima norma si precisa che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria l’imposta deve essere corrisposta nella misura dello 0,5%; mentre in caso di acconti di prezzo non soggetti ad I.V.A. si applica la percentuale del 3%.</p><p>In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.</p><p>Dalla disposizione in esame si desume:</p><p>a) l’obbligo di registrazione del contratto preliminare;</p><p>b) che tale registrazione deve precedere quella del contratto definitivo, ma nulla vieta che essa sia successiva alla stipulazione del medesimo.</p><p><u><em><strong>L’obbligo di registrazione del contratto preliminare deve pertanto ritenersi sussistere anche se entro il termine fissato dalla legge per tale adempimento le parti siano addivenute alla stipula del contratto definitivo.</strong></em></u></p><p>Fonte il Sole 24 ore</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 55376, member: 8160"] Ne avevamo già parlato in un altro post. L'obbligo esiste a prescindere dalla data del rogito. Ti allego una risposta, confermata dall'AdE, ad un quesito che è calzante a quello da te proposto: Ques.: N. 238258 - Rub. 500 Il D.P.R. n. 131/1986 assoggetta all’obbligo di registrazione i “contratti preliminari di ogni specie”, entro il termine di venti giorni dalla data dell’atto (articolo 13), mediante il pagamento dell’imposta fissa di €. 168,00 (articolo 10 della parte I della tariffa). Nella nota in calce a quest’ultima norma si precisa che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria l’imposta deve essere corrisposta nella misura dello 0,5%; mentre in caso di acconti di prezzo non soggetti ad I.V.A. si applica la percentuale del 3%. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Dalla disposizione in esame si desume: a) l’obbligo di registrazione del contratto preliminare; b) che tale registrazione deve precedere quella del contratto definitivo, ma nulla vieta che essa sia successiva alla stipulazione del medesimo. [U][I][B]L’obbligo di registrazione del contratto preliminare deve pertanto ritenersi sussistere anche se entro il termine fissato dalla legge per tale adempimento le parti siano addivenute alla stipula del contratto definitivo.[/B][/I][/U] Fonte il Sole 24 ore [/QUOTE]
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