Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Professioni legate al Settore Immobiliare
Valutatori Immobiliari
Valutazione del CTU per me non corretta
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="sidalpo" data-source="post: 532603" data-attributes="member: 22124"><p>Non pare che ci sia un divieto espresso, come esiste invece per il debitore nel caso di esecuzione immobiliare. Il giudice potrebbe però ritenere che avendo avuto il coerede il <a href="http://blog.solignani.it/schede-pratiche/affrontare-i-problemi-legali-mettendo-da-parte-il-diritto/" target="_blank">diritto</a> di chiedere l’assegnazione non possa poi farsi acquirente nel procedimento di vendita ad un terzo disposto solo perchè non è stata esercitata questa opzione, dal momento che l’utente deve sempre utilizzare, quando possibile, gli strumenti specificamente messi a disposizione dall’ordinamento.</p><p>Riguardo al compenso del CTU la legge 132/15 dice che lo riscuote dopo la vendita all'asta calcolato sul prezzo di vendita, per cui acconto dopo la consegna della stima e saldo dopo la vendita. Il mio avvocato dice però che si applica il DPR 30.05.2002. Avete notizie al riguardo? Grazie a tutti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="sidalpo, post: 532603, member: 22124"] Non pare che ci sia un divieto espresso, come esiste invece per il debitore nel caso di esecuzione immobiliare. Il giudice potrebbe però ritenere che avendo avuto il coerede il [URL='http://blog.solignani.it/schede-pratiche/affrontare-i-problemi-legali-mettendo-da-parte-il-diritto/']diritto[/URL] di chiedere l’assegnazione non possa poi farsi acquirente nel procedimento di vendita ad un terzo disposto solo perchè non è stata esercitata questa opzione, dal momento che l’utente deve sempre utilizzare, quando possibile, gli strumenti specificamente messi a disposizione dall’ordinamento. Riguardo al compenso del CTU la legge 132/15 dice che lo riscuote dopo la vendita all'asta calcolato sul prezzo di vendita, per cui acconto dopo la consegna della stima e saldo dopo la vendita. Il mio avvocato dice però che si applica il DPR 30.05.2002. Avete notizie al riguardo? Grazie a tutti. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Professioni legate al Settore Immobiliare
Valutatori Immobiliari
Valutazione del CTU per me non corretta
Alto