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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 295918" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Per entrare in un appartamento condiviso con altri conduttori subentrando ad uno di essi in un contratto di locazione, senza rischiare qualche strascico, è opportuno sottoscrivere un atto di cessione parziale </span></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">(chi va via cede a chi subentra la sua quota di contratto)</span></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">, in sostanza, un atto in cui il cedente cede al cessionario obblighi e diritti del contratto originario e, contestualmente, le altri parti in causa liberano il cedente da ogni vincolo contrattuale (mancando tale atto, il cedente non verrebbe liberato e manterrebbe gli obblighi previsti dal contratto). Questa condizione è essenziale, sotto il profilo civilistico, per la validità dell’atto di subentro, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del codice civile.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Tale atto, da firmare da tutte le parti in causa (locatore compreso), può essere registrato. La registrazione dell'atto, per quanto consigliabile per la certezza delle parti, rappresenta una facoltà (non un obbligo). Il regime tributario impone, invece, di registrare all’Agenzia delle Entrate una cessione di contratto, presentando copia del mod. 69 (barrando la casella CES) e del mod. F23, pagando la relativa imposta in cifra fissa entro 30 giorni dalla data di cessione (67 euro; cod. trib. 110T).</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 295918, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Per entrare in un appartamento condiviso con altri conduttori subentrando ad uno di essi in un contratto di locazione, senza rischiare qualche strascico, è opportuno sottoscrivere un atto di cessione parziale [/SIZE][/FONT][SIZE=3][FONT=Verdana](chi va via cede a chi subentra la sua quota di contratto)[/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=Verdana], in sostanza, un atto in cui il cedente cede al cessionario obblighi e diritti del contratto originario e, contestualmente, le altri parti in causa liberano il cedente da ogni vincolo contrattuale (mancando tale atto, il cedente non verrebbe liberato e manterrebbe gli obblighi previsti dal contratto). Questa condizione è essenziale, sotto il profilo civilistico, per la validità dell’atto di subentro, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del codice civile.[/FONT][/SIZE] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][SIZE=3]Tale atto, da firmare da tutte le parti in causa (locatore compreso), può essere registrato. La registrazione dell'atto, per quanto consigliabile per la certezza delle parti, rappresenta una facoltà (non un obbligo). Il regime tributario impone, invece, di registrare all’Agenzia delle Entrate una cessione di contratto, presentando copia del mod. 69 (barrando la casella CES) e del mod. F23, pagando la relativa imposta in cifra fissa entro 30 giorni dalla data di cessione (67 euro; cod. trib. 110T).[/SIZE][/FONT][/FONT] [/QUOTE]
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