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<blockquote data-quote="Luna_" data-source="post: 475809" data-attributes="member: 47550"><p>Tutte le donazioni in teoria sono irrevocabili salvo oneri o patti annessi alla medesima che non vengono rispettati dal donatario. I casi di revoca sono soltanto quelli espressamente previsti dal codice civile che per brevità non ti elenco. Se vuoi fai ricerca. Ma non rientrano nel tuo caso assolutamente. Però é prassi molto diffusa primadi tvendere effettuare un atto di retrocessione da donazione proprio nel caso di vendita per i problemi che essa appunto apporta in tale fase. Il bene rientra nella proprietà del donante e sarà il medesimo colui che vende. Il problemi che tu esponi si manifesta o entro 20 anni dalla donazione o entro 10 anni dalla morte del donante qualora i primi non fossero spirati. Il problema Riguarda possibili rivendicazioni di legittima degli altri eredi.ma la lesione di legittima la si vede solo all' apertura della successione e dopo un procedimento fatto di calcoli ben precisi. Qualora chi acquista non ha a che fare con le banche può tranquillamente acquistare. Ma i termini che ti ho indicato valgono ugualmente. Il particolare sta nel fatto che l'azione di restituzione ha ripercussioni sull' acquirente solo se nel patrimonio del donatario non si rinvengono beni sufficienti a soddisfare le pretese vittoriose del legittimario leso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luna_, post: 475809, member: 47550"] Tutte le donazioni in teoria sono irrevocabili salvo oneri o patti annessi alla medesima che non vengono rispettati dal donatario. I casi di revoca sono soltanto quelli espressamente previsti dal codice civile che per brevità non ti elenco. Se vuoi fai ricerca. Ma non rientrano nel tuo caso assolutamente. Però é prassi molto diffusa primadi tvendere effettuare un atto di retrocessione da donazione proprio nel caso di vendita per i problemi che essa appunto apporta in tale fase. Il bene rientra nella proprietà del donante e sarà il medesimo colui che vende. Il problemi che tu esponi si manifesta o entro 20 anni dalla donazione o entro 10 anni dalla morte del donante qualora i primi non fossero spirati. Il problema Riguarda possibili rivendicazioni di legittima degli altri eredi.ma la lesione di legittima la si vede solo all' apertura della successione e dopo un procedimento fatto di calcoli ben precisi. Qualora chi acquista non ha a che fare con le banche può tranquillamente acquistare. Ma i termini che ti ho indicato valgono ugualmente. Il particolare sta nel fatto che l'azione di restituzione ha ripercussioni sull' acquirente solo se nel patrimonio del donatario non si rinvengono beni sufficienti a soddisfare le pretese vittoriose del legittimario leso. [/QUOTE]
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