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Testo
<blockquote data-quote="marcellogall" data-source="post: 253415"><p>L'art. 184 C.C. recita:</p><p> </p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><strong><u> Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili</u> </strong>o beni mobili elencati nell'articolo 2683. L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.</em></span></p><p><span style="font-size: 12px"><em>Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.</em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em>Credo quindi che l'immobile possa essere venduto senza problemi. Comunque sarebbe meglio chiedere lumi ad un notaio.</em></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marcellogall, post: 253415"] L'art. 184 C.C. recita: [SIZE=3][I][B][U] Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili[/U] [/B]o beni mobili elencati nell'articolo 2683. L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.[/I][/SIZE] [SIZE=3][I]Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.[/I][/SIZE] [SIZE=3][I]Credo quindi che l'immobile possa essere venduto senza problemi. Comunque sarebbe meglio chiedere lumi ad un notaio.[/I][/SIZE] [/QUOTE]
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