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Testo
<blockquote data-quote="skywalker" data-source="post: 403140" data-attributes="member: 14323"><p>Allora non vuoi proprio capire oppure non sai di cosa parli che alla fine è la stessa cosa.</p><p>Io mi occupo prevalentemente se non solo di investimenti speculativi nel settore immobiliare e posso assicurarti che ti sbagli di grosso.</p><p>Sai perché uno speculatore guadagna sempre e maggiormente nei periodi in cui gli altri perdono?</p><p>Perché sa quello che fa e conosce le conseguenze di quello che sta facendo mentre gli altri ( spesso professionisti vari inclusi ) non sanno molto altro al di fuori della normale routine del loro lavoro e ignorano tutto ciò in cui non inciampano scendendo dal letto.</p><p>Quando un bene è in comunione è sufficiente che sia uno dei comunisti a desiderare lo scioglimento della medesima e questo diritto è sancito per legge.</p><p>Una delle possibilità per sciogliere la comunione è la divisione del bene comune.</p><p>Il diritto alla divisione è un diritto potestativo e quindi nessuno dei comunisti può opporsi ma deve subire la divisione anche qualora tale volontà sia espressa da uno solo degli aventi diritto.</p><p>L'art. 1111 dice specificatamente che ciascuno dei partecipanti può sempre richiedere lo scioglimento della comunione.</p><p>A questo punto si aprono due strade che portano alla divisione decisa di comune accordo oppure con l'intervento di un giudice.</p><p>Il luogo è sancito dall'art. 1114 ma solamente se il bene può essere divisibile e quindi se si configura l'ipotesi di liquidazione stabilita in modo proporzionale alle quote dei comunisti.</p><p>Se come in questo caso il bene è indivisibile si applica l'art 720 c.c. che stabilisce la vendita del bene e la ripartizione pro quota del ricavato.</p><p>Le norme che regolano tale procedura secondo l'art. 1116 sono le medesime che si applicano in caso di divisione ereditaria e sono contenute nell'art. 713 e successivi tra cui anche l'art.720 richiamato in precedenza.</p><p>Queste cose non si risolvono sul mercato tradizionale ma grazie ad accordi tra i legali e ti assicuro che uno speculatore in una situazione del genere ci si lecca le dita.</p><p>Ma tanto che ti spiego a fare queste cose, per te siamo solo degli scemi che hanno come unica possibilità quella di girare la patata a chi è più scemo di noi...</p><p>Meno male che in tanti condividono questa tua tesi altrimenti il mio lavoro si complicherebbe.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="skywalker, post: 403140, member: 14323"] Allora non vuoi proprio capire oppure non sai di cosa parli che alla fine è la stessa cosa. Io mi occupo prevalentemente se non solo di investimenti speculativi nel settore immobiliare e posso assicurarti che ti sbagli di grosso. Sai perché uno speculatore guadagna sempre e maggiormente nei periodi in cui gli altri perdono? Perché sa quello che fa e conosce le conseguenze di quello che sta facendo mentre gli altri ( spesso professionisti vari inclusi ) non sanno molto altro al di fuori della normale routine del loro lavoro e ignorano tutto ciò in cui non inciampano scendendo dal letto. Quando un bene è in comunione è sufficiente che sia uno dei comunisti a desiderare lo scioglimento della medesima e questo diritto è sancito per legge. Una delle possibilità per sciogliere la comunione è la divisione del bene comune. Il diritto alla divisione è un diritto potestativo e quindi nessuno dei comunisti può opporsi ma deve subire la divisione anche qualora tale volontà sia espressa da uno solo degli aventi diritto. L'art. 1111 dice specificatamente che ciascuno dei partecipanti può sempre richiedere lo scioglimento della comunione. A questo punto si aprono due strade che portano alla divisione decisa di comune accordo oppure con l'intervento di un giudice. Il luogo è sancito dall'art. 1114 ma solamente se il bene può essere divisibile e quindi se si configura l'ipotesi di liquidazione stabilita in modo proporzionale alle quote dei comunisti. Se come in questo caso il bene è indivisibile si applica l'art 720 c.c. che stabilisce la vendita del bene e la ripartizione pro quota del ricavato. Le norme che regolano tale procedura secondo l'art. 1116 sono le medesime che si applicano in caso di divisione ereditaria e sono contenute nell'art. 713 e successivi tra cui anche l'art.720 richiamato in precedenza. Queste cose non si risolvono sul mercato tradizionale ma grazie ad accordi tra i legali e ti assicuro che uno speculatore in una situazione del genere ci si lecca le dita. Ma tanto che ti spiego a fare queste cose, per te siamo solo degli scemi che hanno come unica possibilità quella di girare la patata a chi è più scemo di noi... Meno male che in tanti condividono questa tua tesi altrimenti il mio lavoro si complicherebbe. [/QUOTE]
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