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<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 421135" data-attributes="member: 45256"><p>Ho già risposto in una altro 3d...</p><p>a) puoi vendere, ma c'è il diritto di prelazione da parte degli altri proprietari. Significa che puoi vendere la tua quota e quella dell'altra persona ma non puoi vendere anche le quote di altri. Puoi fare una proposta agli altri o chiedere agli altri di ritirare quella quota. Difficilmente visto il periodo, trovi un acquirente che prenda un immobile con altri proprietari... a meno che si possa dividere</p><p>b) vai in mediazione (durata dai 3 mesi) per chiedere la divisione della comunione... (avvocato per te e per loro cercate di trovare un accordo)</p><p>c) non trovate nessun accordo nella mediazione, procedi con il giudice... tempo di una causa civile... a seconda di dove stai... cmq siamo sui 4 anni... e le spese si allungano...</p><p></p><p></p><p><strong>Dispositivo dell'art. 732 Codice Civile</strong></p><p><a href="http://www.brocardi.it/fonti.html" target="_blank">Fonti</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/" target="_blank">Codice Civile</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/" target="_blank">LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/" target="_blank">Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768)</a> → <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-iv/libro-secondo/capo-i/" target="_blank">Capo I - Disposizioni generali</a></p><p>Il coerede, che vuol alienare <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2196" target="_blank">(1)</a> [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1663.html" target="_blank">1542</a>-<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1668.html" target="_blank">1547</a> c.c.] a un <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1046.html" target="_blank">estraneo</a><a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2197" target="_blank">(2)</a> la sua quota o parte di essa, deve <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/3369.html" target="_blank">notificare</a>la proposta di alienazione <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2199" target="_blank">(3)</a>, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1048.html" target="_blank">diritto di prelazione</a> . Questo diritto deve essere esercitato nel termine [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/3213.html" target="_blank">2964</a> c.c.] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1045.html" target="_blank">diritto di riscattare</a> la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1622.html" target="_blank">1501</a> ss. c.c.] <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2200" target="_blank">(4)</a>.</p><p>Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 421135, member: 45256"] Ho già risposto in una altro 3d... a) puoi vendere, ma c'è il diritto di prelazione da parte degli altri proprietari. Significa che puoi vendere la tua quota e quella dell'altra persona ma non puoi vendere anche le quote di altri. Puoi fare una proposta agli altri o chiedere agli altri di ritirare quella quota. Difficilmente visto il periodo, trovi un acquirente che prenda un immobile con altri proprietari... a meno che si possa dividere b) vai in mediazione (durata dai 3 mesi) per chiedere la divisione della comunione... (avvocato per te e per loro cercate di trovare un accordo) c) non trovate nessun accordo nella mediazione, procedi con il giudice... tempo di una causa civile... a seconda di dove stai... cmq siamo sui 4 anni... e le spese si allungano... [B]Dispositivo dell'art. 732 Codice Civile[/B] [URL='http://www.brocardi.it/fonti.html']Fonti[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/']Codice Civile[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/']LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/']Titolo IV - Della divisione (Artt. 713-768)[/URL] → [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/titolo-iv/libro-secondo/capo-i/']Capo I - Disposizioni generali[/URL] Il coerede, che vuol alienare [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2196'](1)[/URL] [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1663.html']1542[/URL]-[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1668.html']1547[/URL] c.c.] a un [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1046.html']estraneo[/URL][URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2197'](2)[/URL] la sua quota o parte di essa, deve [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/3369.html']notificare[/URL]la proposta di alienazione [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2199'](3)[/URL], indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1048.html']diritto di prelazione[/URL] . Questo diritto deve essere esercitato nel termine [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/3213.html']2964[/URL] c.c.] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1045.html']diritto di riscattare[/URL] la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1622.html']1501[/URL] ss. c.c.] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art732.html#nota_2200'](4)[/URL]. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali. [/QUOTE]
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