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Testo
<blockquote data-quote="gmp" data-source="post: 459797" data-attributes="member: 8413"><p>1. <strong>Alla prima scadenza dei contratti</strong> stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:</p><p><em>g)</em> quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p><p></p><p>= se hanno anche altri immobili, devono aspettare l'ottavo anno, non il quarto, per chiedere di liberare l'immobile.</p><p>Prima del quarto anno non è in nessun caso possibile obbligare l'inquilino ad uscire.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gmp, post: 459797, member: 8413"] 1. [B]Alla prima scadenza dei contratti[/B] stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: [I]g)[/I] quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. = se hanno anche altri immobili, devono aspettare l'ottavo anno, non il quarto, per chiedere di liberare l'immobile. Prima del quarto anno non è in nessun caso possibile obbligare l'inquilino ad uscire. [/QUOTE]
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