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Testo
<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 459896" data-attributes="member: 52418"><p>Nel caso di disdetta per uso personale non c'e' la prelazione per ovvie ragioni.</p><p>La prelazione a favore del conduttore opera solo nel caso di trasferimento a terzi lettera g) dell'articolo 3 legge 431/1998</p><p>C'e' solo se il nuovo proprietario dovesse vendere e disdettare il contratto alla prima scadenza avvalendosi dell'articolo 3 lettera g. Fra l'altro la prelazione a favore del conduttore non opera nel caso di trasferimento a parenti entro il secondo grado come stabilito dall'articolo 38 della legge 392/1978.</p><p>Sinceramente la tua contestazione non mi e' chiara.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 459896, member: 52418"] Nel caso di disdetta per uso personale non c'e' la prelazione per ovvie ragioni. La prelazione a favore del conduttore opera solo nel caso di trasferimento a terzi lettera g) dell'articolo 3 legge 431/1998 C'e' solo se il nuovo proprietario dovesse vendere e disdettare il contratto alla prima scadenza avvalendosi dell'articolo 3 lettera g. Fra l'altro la prelazione a favore del conduttore non opera nel caso di trasferimento a parenti entro il secondo grado come stabilito dall'articolo 38 della legge 392/1978. Sinceramente la tua contestazione non mi e' chiara. [/QUOTE]
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