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<blockquote data-quote="Studio Roversi" data-source="post: 459928" data-attributes="member: 59241"><p>Provo a dare anch'io il mio contributo. Ricordo che Penny qualche tempo fa aveva scritto che esistono due tipi di prelazione che non vanno confuse, <u>la prelazione legale</u>, cioè quella prevista dalla legge 431/98 che scatta solo <u>alla prima scadenza contrattuale</u>, e <u>quella volontaria,</u> cioè quella che il locatore può concedere liberamente al conduttore in caso di vendita dell'unità locata i<u>n un qualunque momento del contratto </u>e che nulla ha a che vedere con la prelazione legale per diniego di rinnovo. Tale prelazione è denominata volontaria o convenzionale perchè tale diritto può esistere solo se liberamente pattuito in sede contrattuale, infatti in tutti i contratti abitativi a canone libero o concordato è presente una clausola in cui viene o non viene concessoa tale prelazione al conduttore. </p><p></p><p>Questo è il punto da analizzare. Se è presente nel contratto una clausola in cui il locatore concede esplicitamente la prelazione al conduttore in caso di vendita dell'unità immobiliare, in questo caso caso al conduttore spetta la prelazione di fronte a terzi sull'acquisto del bene locato e il locatore venditore ha l'obbligo di preventivamente informarlo della sua volontà di alienarlo, invitandolo ad esercitare o meno il diritto che lui stesso gli ha concesso alla stipula del contratto. In caso contrario, vale solo l'altro di prelazione, quella di legge, di cui si è diffusamente discusso in questo topic.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Studio Roversi, post: 459928, member: 59241"] Provo a dare anch'io il mio contributo. Ricordo che Penny qualche tempo fa aveva scritto che esistono due tipi di prelazione che non vanno confuse, [U]la prelazione legale[/U], cioè quella prevista dalla legge 431/98 che scatta solo [U]alla prima scadenza contrattuale[/U], e [U]quella volontaria,[/U] cioè quella che il locatore può concedere liberamente al conduttore in caso di vendita dell'unità locata i[U]n un qualunque momento del contratto [/U]e che nulla ha a che vedere con la prelazione legale per diniego di rinnovo. Tale prelazione è denominata volontaria o convenzionale perchè tale diritto può esistere solo se liberamente pattuito in sede contrattuale, infatti in tutti i contratti abitativi a canone libero o concordato è presente una clausola in cui viene o non viene concessoa tale prelazione al conduttore. Questo è il punto da analizzare. Se è presente nel contratto una clausola in cui il locatore concede esplicitamente la prelazione al conduttore in caso di vendita dell'unità immobiliare, in questo caso caso al conduttore spetta la prelazione di fronte a terzi sull'acquisto del bene locato e il locatore venditore ha l'obbligo di preventivamente informarlo della sua volontà di alienarlo, invitandolo ad esercitare o meno il diritto che lui stesso gli ha concesso alla stipula del contratto. In caso contrario, vale solo l'altro di prelazione, quella di legge, di cui si è diffusamente discusso in questo topic. [/QUOTE]
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