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<blockquote data-quote="Studio Roversi" data-source="post: 460167" data-attributes="member: 59241"><p>Scusi, signora maestra, non copierò più le domande di Bastimento<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" />, ma lui mi ha rubato la mela...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rage.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":rabbia:" title="Rabbia :rabbia:" data-shortname=":rabbia:" /> sì, va bene...provo a rispondere alle domande...uffi...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rolling_eyes.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":occhi_al_cielo:" title="Occhi al cielo :occhi_al_cielo:" data-shortname=":occhi_al_cielo:" /></p><p></p><p>1. La risposta è affermativa. Non spetterebbe invece la prelazione al conduttore, nè costituirebbe un motivo valido di diniego se il locatore proprietario della casa in cui abita possedesse almeno due appartamenti.</p><p></p><p>2. Il diritto di prelazione legale del conduttore sorge solo nel caso in cui l'intenzione di vendere a terzi sia comunicata come motivo di dniego, e non nel caso in cui il locatore venda l'appartamento in difetto di diniego, in cui la vendita non elima la locazione.</p><p></p><p>3. La risposta è negativa. A differenza dei contratti commerciali in cui opera l'articolo 38 della 392, che utilizza l'espressione "trasferire a titolo oneroso l'immobile", nell'abitativo opera l'articolo 3 della 431 che utilizza l'espressione "vendere l'immobilea terzi", quindi il diritto di prelazione non sarebbe efficace in uno scambio di immobili, come , d'altra parte, non costituirebbe nemmeno valido motivo di diniego.</p><p></p><p>4. La risposta è negativa. A differenza dei contratti commerciali, il diritto di prelazione del conduttore sorge solo nel caso in cui l'intenzione di vendere a terzi sia comunicata come motivo di diniego e non per altri motivi.</p><p></p><p>Scusi, signora maestra Ludovica,adesso che ho risposto alle domande di Bastimento, può dirgli di ridarm la mia mela...è mia...stasera volevo farmela cotta con cannella e uvetta macerata nel Marsala...uffi...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rolling_eyes.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":occhi_al_cielo:" title="Occhi al cielo :occhi_al_cielo:" data-shortname=":occhi_al_cielo:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Studio Roversi, post: 460167, member: 59241"] Scusi, signora maestra, non copierò più le domande di Bastimento:mrgreen:, ma lui mi ha rubato la mela...:evil: sì, va bene...provo a rispondere alle domande...uffi...:roll: 1. La risposta è affermativa. Non spetterebbe invece la prelazione al conduttore, nè costituirebbe un motivo valido di diniego se il locatore proprietario della casa in cui abita possedesse almeno due appartamenti. 2. Il diritto di prelazione legale del conduttore sorge solo nel caso in cui l'intenzione di vendere a terzi sia comunicata come motivo di dniego, e non nel caso in cui il locatore venda l'appartamento in difetto di diniego, in cui la vendita non elima la locazione. 3. La risposta è negativa. A differenza dei contratti commerciali in cui opera l'articolo 38 della 392, che utilizza l'espressione "trasferire a titolo oneroso l'immobile", nell'abitativo opera l'articolo 3 della 431 che utilizza l'espressione "vendere l'immobilea terzi", quindi il diritto di prelazione non sarebbe efficace in uno scambio di immobili, come , d'altra parte, non costituirebbe nemmeno valido motivo di diniego. 4. La risposta è negativa. A differenza dei contratti commerciali, il diritto di prelazione del conduttore sorge solo nel caso in cui l'intenzione di vendere a terzi sia comunicata come motivo di diniego e non per altri motivi. Scusi, signora maestra Ludovica,adesso che ho risposto alle domande di Bastimento, può dirgli di ridarm la mia mela...è mia...stasera volevo farmela cotta con cannella e uvetta macerata nel Marsala...uffi...:roll: [/QUOTE]
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