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Vendita appartamento quasi conclusa e vizi strutturali
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Testo
<blockquote data-quote="Santa Maria Re" data-source="post: 100965" data-attributes="member: 25119"><p>L. 2 agosto 2004, n. 210 impone al costruttore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successiva-mente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.</p><p></p><p>Quindi se il problema deriva da un vizio di costruzione, il costruttore è obbligato ad intervenire senza nessun costo per lei proprietario. Se invece il problema non è imputabile ad un vizio strutturale allora deve intervenire lei con un'impresa di ristrutturazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Santa Maria Re, post: 100965, member: 25119"] L. 2 agosto 2004, n. 210 impone al costruttore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successiva-mente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Quindi se il problema deriva da un vizio di costruzione, il costruttore è obbligato ad intervenire senza nessun costo per lei proprietario. Se invece il problema non è imputabile ad un vizio strutturale allora deve intervenire lei con un'impresa di ristrutturazioni. [/QUOTE]
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