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Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Vendita box ed abitazione principale a due diversi acquirenti entro 5 anni - perdita benefici
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<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 719959" data-attributes="member: 245"><p>per il solo garage secondo me li perderebbe:</p><p></p><p><strong>Pertinenze Circolare 18/E del 29 maggio 2013</strong></p><p>Con riferimento al caso della vendita nel quinquennio di una pertinenza acquistata usufruendo dell’agevolazione "prima casa" si rappresenta quanto segue. Con la circolare n. 31 del 2010 è stato precisato che, in base a quanto previsto dal comma 4 della nota II –bis dell’art. 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR, per evitare la decadenza il riacquisto deve riguardare “un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”; l’articolo 7 della legge n. 448 del 1998, inoltre, accorda il credito d’imposta qualora, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione "prima casa" venga acquistata un’altra casa di abitazione non di lusso, beneficiando dello stesso regime di favore. E' evidente, quindi, che sia in ordine alla conferma dell’agevolazione "prima casa" di cui al menzionato comma 4 della nota II-bis all’articolo 1, sia in ordine alla possibilità di fruire del credito d’imposta, il requisito essenziale è che il riacquisto abbia ad oggetto un altro immobile abitativo. Nell’ipotesi, pertanto, di vendita nel quinquennio della pertinenza acquistata usufruendo dell'agevolazione "prima "casa", l’acquisto di un bene diverso dalla casa da destinare ad abitazione principale - e dunque l'acquisto di un'altra pertinenza, appartenente o meno alla medesima categoria catastale della precedente - non soddisfa le condizioni poste dalla norma per la conferma dell’agevolazione "prima casa", non evita dunque la decadenza dall'agevolazione in discorso e non attribuisce la possibilità di fruire del credito d'imposta.</p><p>Fonte Notaio Ricciardi</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 719959, member: 245"] per il solo garage secondo me li perderebbe: [B]Pertinenze Circolare 18/E del 29 maggio 2013[/B] Con riferimento al caso della vendita nel quinquennio di una pertinenza acquistata usufruendo dell’agevolazione "prima casa" si rappresenta quanto segue. Con la circolare n. 31 del 2010 è stato precisato che, in base a quanto previsto dal comma 4 della nota II –bis dell’art. 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR, per evitare la decadenza il riacquisto deve riguardare “un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”; l’articolo 7 della legge n. 448 del 1998, inoltre, accorda il credito d’imposta qualora, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione "prima casa" venga acquistata un’altra casa di abitazione non di lusso, beneficiando dello stesso regime di favore. E' evidente, quindi, che sia in ordine alla conferma dell’agevolazione "prima casa" di cui al menzionato comma 4 della nota II-bis all’articolo 1, sia in ordine alla possibilità di fruire del credito d’imposta, il requisito essenziale è che il riacquisto abbia ad oggetto un altro immobile abitativo. Nell’ipotesi, pertanto, di vendita nel quinquennio della pertinenza acquistata usufruendo dell'agevolazione "prima "casa", l’acquisto di un bene diverso dalla casa da destinare ad abitazione principale - e dunque l'acquisto di un'altra pertinenza, appartenente o meno alla medesima categoria catastale della precedente - non soddisfa le condizioni poste dalla norma per la conferma dell’agevolazione "prima casa", non evita dunque la decadenza dall'agevolazione in discorso e non attribuisce la possibilità di fruire del credito d'imposta. Fonte Notaio Ricciardi [/QUOTE]
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