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<blockquote data-quote="alessandro66" data-source="post: 382101" data-attributes="member: 10536"><p>Scusa irma...ma ti sei resa conto della data in cui è stato redatto tale studio civilistico del Notariato?</p><p>L’art. 19, comma 14, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/10 ti dice niente? Ora, è vero che si parla di conformità catastale e di dichiarazione del venditore o di certificazione di conformità rilasciata da un tecnico...secondo te come fa un tecnico a rilasciare tale certificazione se ci sono opere difformi che non sono state sanate? E quando vai a presentare una variazione catastale non pensi che ti chiedano lo strumento urbanistico in forza del quale stai richiedendo tale variazione (a Roma funziona così)? E se non c'è uno strumento urbanistico che ti permette di sanare, come risolvi? Prova ad andare da un Notaio a fargli presente che c'è un'opera abusiva non sanabile e vedi se stipula...a meno che:</p><p><strong>Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire</strong></p><p></p><p>1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.</p><p></p><p>2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.</p><p></p><p>2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'<u><a href="http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0380.htm#022" target="_blank">articolo 22, comma 3</a></u>, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.<em>(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)</em></p><p></p><p><strong>2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.<em>(comma introdotto dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)</em></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alessandro66, post: 382101, member: 10536"] Scusa irma...ma ti sei resa conto della data in cui è stato redatto tale studio civilistico del Notariato? L’art. 19, comma 14, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/10 ti dice niente? Ora, è vero che si parla di conformità catastale e di dichiarazione del venditore o di certificazione di conformità rilasciata da un tecnico...secondo te come fa un tecnico a rilasciare tale certificazione se ci sono opere difformi che non sono state sanate? E quando vai a presentare una variazione catastale non pensi che ti chiedano lo strumento urbanistico in forza del quale stai richiedendo tale variazione (a Roma funziona così)? E se non c'è uno strumento urbanistico che ti permette di sanare, come risolvi? Prova ad andare da un Notaio a fargli presente che c'è un'opera abusiva non sanabile e vedi se stipula...a meno che: [B]Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire[/B] 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'[U][URL='http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0380.htm#022']articolo 22, comma 3[/URL][/U], eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.[I](comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)[/I] [B]2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.[I](comma introdotto dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)[/I][/B] [/QUOTE]
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