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<blockquote data-quote="Antonio Troise" data-source="post: 56420" data-attributes="member: 776"><p>" guida alle donazioni la normativa vigente e i consigli utili per effettuare donazioni in Italia " </p><p>B]<u>Il materiale contenuto in questo documento proviene dal sito <a href="http://www.notariato.it" target="_blank">Benvenuto in Notariato.it</a> </u>[/B]</p><p></p><p><strong>L’azione di riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazioni</strong></p><p><strong>lesivi dei diritti dei legittimari</strong>Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal</p><p>testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari). In questo caso sia il</p><p>testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci.</p><p>Tuttavia, l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta</p><p>azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la</p><p>sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.</p><p>L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente</p><p>dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre</p><p>nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una</p><p>donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.</p><p>Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario</p><p>escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha</p><p>lasciato alla sua morte.</p><p>Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie</p><p>proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono</p><p>le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a</p><p>quelle precedenti.</p><p>Nel caso in cui, in base all’ordine sopra evidenziato, sia dichiarata dal giudice la</p><p>riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il</p><p>bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per</p><p>soddisfare il suo diritto.</p><p></p><p>La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti</p><p>e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. Infatti, prima</p><p>che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il titolare di diritti reali</p><p>limitati, ad esempio l’usufruttuario o il creditore ipotecario, può veder venir meno il</p><p>suo diritto, in quanto il bene restituito, in tutto o in parte, dal donatario rimane libero</p><p>da pesi ed ipoteche. Inoltre, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla</p><p>trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia</p><p>beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere la</p><p>restituzione del bene all’acquirente stesso. Anche l’acquirente del bene, pertanto, si</p><p>vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in</p><p>denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il</p><p>versamento di una somma corrispondente.</p><p></p><p>Si tenga conto, inoltre, che in certi casi neppure il decorso di 20 anni dalla trascrizione</p><p>della donazione è sufficiente a mettere al sicuro l’avente causa dal donatario, dal</p><p>momento che coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante</p><p>hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari</p><p>impediscono che il decorso dei 20 anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da</p><p>essi acquistati di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine</p><p>maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Troise, post: 56420, member: 776"] " guida alle donazioni la normativa vigente e i consigli utili per effettuare donazioni in Italia " B][U]Il materiale contenuto in questo documento proviene dal sito [url=http://www.notariato.it]Benvenuto in Notariato.it[/url] [/U][/B] [B]L’azione di riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazioni lesivi dei diritti dei legittimari[/B]Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari). In questo caso sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci. Tuttavia, l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante. L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante. Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte. Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti. Nel caso in cui, in base all’ordine sopra evidenziato, sia dichiarata dal giudice la riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per soddisfare il suo diritto. La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. Infatti, prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il titolare di diritti reali limitati, ad esempio l’usufruttuario o il creditore ipotecario, può veder venir meno il suo diritto, in quanto il bene restituito, in tutto o in parte, dal donatario rimane libero da pesi ed ipoteche. Inoltre, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso. Anche l’acquirente del bene, pertanto, si vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il versamento di una somma corrispondente. Si tenga conto, inoltre, che in certi casi neppure il decorso di 20 anni dalla trascrizione della donazione è sufficiente a mettere al sicuro l’avente causa dal donatario, dal momento che coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari impediscono che il decorso dei 20 anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da essi acquistati di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi [/QUOTE]
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