Riccardo Colman

Nuovo Iscritto
Buonasera a tutti.

Sono appena iscritto e questo è il mio post sul forum, quindi Vi saluto tutti quanti.

La mia domanda è la seguente: mio padre vorrebbe vendere una casa ricevuta in donazione da mia nonna, ma l'Agenzia a cui ci siamo rivolti ha di fatto prospettato l'impossibilità di procedere con la vendita dell'immobile, a causa del fatto che gli eredi prossimi di mia nonna potrebbero rivendicare a loro volta la legittima proprietà della casa e mandare legalmente in fumo la compravendita, per cui l'Agenzia vuole evitare ogni rischio in tal senso.

Per quel poco che ne so l'atto di donazione (redatto in carta bollata da notaio), non può più essere impugnato da alcuno nel caso in cui dalla data di donazione dell'immobile o dalls data di morte del donante sia trascorso un certo periodo di tempo.

In pratica, l'atto di donazione è stato stipulato in data 20-12-91, mentre la donante (ovvero mia nonna) è deceduta nell'anno 2000: stando così le cose è possibile al momento procedere con la vendita dell'immobile o meno?

Scusate se mi sono dilungato oltremodo e grazie anticipatamente a chi vorrà darmi una mano a chiarirmi le idee in merito.

Riccardo
 

Marina Langella

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Buonasera a tutti.

Sono appena iscritto e questo è il mio post sul forum, quindi Vi saluto tutti quanti.

La mia domanda è la seguente: mio padre vorrebbe vendere una casa ricevuta in donazione da mia nonna, ma l'Agenzia a cui ci siamo rivolti ha di fatto prospettato l'impossibilità di procedere con la vendita dell'immobile, a causa del fatto che gli eredi prossimi di mia nonna potrebbero rivendicare a loro volta la legittima proprietà della casa e mandare legalmente in fumo la compravendita, per cui l'Agenzia vuole evitare ogni rischio in tal senso.

Per quel poco che ne so l'atto di donazione (redatto in carta bollata da notaio), non può più essere impugnato da alcuno nel caso in cui dalla data di donazione dell'immobile o dalls data di morte del donante sia trascorso un certo periodo di tempo.

In pratica, l'atto di donazione è stato stipulato in data 20-12-91, mentre la donante (ovvero mia nonna) è deceduta nell'anno 2000: stando così le cose è possibile al momento procedere con la vendita dell'immobile o meno?

Scusate se mi sono dilungato oltremodo e grazie anticipatamente a chi vorrà darmi una mano a chiarirmi le idee in merito.

Riccardo

Ciao e benvenuto....in effetti si devono aspettare dieci anni dalla morte del donante prima di poter vendere e a quel che ho capito o sono scaduti nel tuo caso o sono in scadenza.
 

Riccardo Colman

Nuovo Iscritto
Buonasera.

La rigrazio per la veloce risposta.

Ora mi informerò sulla data esatta della scomparsa della donante, dopodichè proverò a ricontattare l'Agenzia.

Grazie ancora e buon proseguimento di serata.

Riccardo
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
non è sufficiente che siano passati 10 anni dalla scomparsa del donante, in certi casi c'è da considerare anche venti anni dalla trascrizione della donazione.
 

Riccardo Colman

Nuovo Iscritto
Buonasera.

Chiedo scusa per l'ora piuttosto tarda ma, associandomi alla domanda della Sig.ra Moderatrice, anche io vorrei cortesmente sapere i casi in cui è necessario attendere il decorso dei vent'anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione, nonostante il donante stesso sia già deceduto da almeno dieci anni e un giorno.

Grazie mille e buona serata / nottata :)

Riccardo
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
" guida alle donazioni la normativa vigente e i consigli utili per effettuare donazioni in Italia "
B]Il materiale contenuto in questo documento proviene dal sito Benvenuto in Notariato.it [/B]

L’azione di riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazioni
lesivi dei diritti dei legittimari
Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal
testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari). In questo caso sia il
testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci.
Tuttavia, l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta
azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la
sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente
dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre
nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una
donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.
Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario
escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha
lasciato alla sua morte.
Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie
proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono
le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a
quelle precedenti.
Nel caso in cui, in base all’ordine sopra evidenziato, sia dichiarata dal giudice la
riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il
bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per
soddisfare il suo diritto.

La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti
e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. Infatti, prima
che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il titolare di diritti reali
limitati, ad esempio l’usufruttuario o il creditore ipotecario, può veder venir meno il
suo diritto, in quanto il bene restituito, in tutto o in parte, dal donatario rimane libero
da pesi ed ipoteche. Inoltre, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla
trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia
beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere la
restituzione del bene all’acquirente stesso. Anche l’acquirente del bene, pertanto, si
vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in
denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il
versamento di una somma corrispondente.

Si tenga conto, inoltre, che in certi casi neppure il decorso di 20 anni dalla trascrizione
della donazione è sufficiente a mettere al sicuro l’avente causa dal donatario, dal
momento che coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante
hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari
impediscono che il decorso dei 20 anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da
essi acquistati di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine
maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi
 

gaspol1960

Membro Attivo
Privato Cittadino
I casi a cui fa riferimento il Sig. Troise sono quelli di cui all'art. 563 c.c., intitolato "Azione di riduzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione". Il primo comma disciplina l'ipotesi in cui contro il donatario sia stata richiesta e ottenuta la riduzione, e l'immobile oggetto della donazione sia stato comunque trasferito a terzi: in questo caso - ossia qualora nel termine ordinario sia stata richiesta la riduzione - il legittimario leso dalla donazione può (dopo aver aggredito i beni residui del donatario) richiedere la restituzione dell'immobile al terzo acquirente sempre che non siano trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione.
Il terzo comma regola invece il caso in cui coniuge o parenti in linea retta del donante abbiano proposto opposizione alla donazione con un atto stragiudiziale (ossia senza necessità di intentare un giudizio civile) che va comunque notificato e trascritto (per accertarsi dell'esistenza di una situazione del genere è sufficiente quindi effettuare delle visure ipotecarie, a carico del donante e dell'attuale proprietario): con quest'atto, il legittimario pretermesso ottiene l'effetto della sospensione del termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione, di cui ho detto prima.
Si tratta, a mio avviso, di situazioni la cui esistenza può essere agevolmente verificata, e che mantengono fermo il termine ordinario dei dieci anni dalla morte del donante (di prescrizione dell'azione di riduzione).
Buona giornata.
Gaspare Polizzi
 

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