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<blockquote data-quote="Taraka" data-source="post: 439573" data-attributes="member: 60493"><p>Forse manca un passaggio fondamentale che mi preme sottolineare: vero che sia nella 431/98 che nella 392/78 si parla di gravi motivi MA il legislatore non ha mai specificato quali essi siano, lasciando cadere il tutto in un ambito puramente soggettivo e non oggettivo.</p><p>Dunque, il conduttore si trova nella posizione di poter inviare disdetta perchè (esempio assurdo) le pareti della camera da letto sono dipinte di giallo e a lui il giallo provoca insonnia.</p><p></p><p>Rispondendo al quesito originale: confermo quanto detto da altri colleghi, ovvero è possibile vendere l'immobile locato.</p><p>Ora, il locatore non puó inviare disdetta se non alla scadenza naturale del contratto stesso.</p><p>Trovo dunque inutile questa manovra (possibile motivo di contenzioso) e trovo molto più logico che, se tra conduttore e locatore vi è tacito accordo, sia il conduttore ad inviare disdetta, rispettando dunque la legge in materia.</p><p></p><p>In caso di non risoluzione del contratto, esso si trasferirà in capo al nuovo proprietario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Taraka, post: 439573, member: 60493"] Forse manca un passaggio fondamentale che mi preme sottolineare: vero che sia nella 431/98 che nella 392/78 si parla di gravi motivi MA il legislatore non ha mai specificato quali essi siano, lasciando cadere il tutto in un ambito puramente soggettivo e non oggettivo. Dunque, il conduttore si trova nella posizione di poter inviare disdetta perchè (esempio assurdo) le pareti della camera da letto sono dipinte di giallo e a lui il giallo provoca insonnia. Rispondendo al quesito originale: confermo quanto detto da altri colleghi, ovvero è possibile vendere l'immobile locato. Ora, il locatore non puó inviare disdetta se non alla scadenza naturale del contratto stesso. Trovo dunque inutile questa manovra (possibile motivo di contenzioso) e trovo molto più logico che, se tra conduttore e locatore vi è tacito accordo, sia il conduttore ad inviare disdetta, rispettando dunque la legge in materia. In caso di non risoluzione del contratto, esso si trasferirà in capo al nuovo proprietario. [/QUOTE]
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