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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 53546" data-attributes="member: 8160"><p>(Mi scuso per il ritardo nel dare una risposta ma ogni tanto capita di essere contattati dai clienti e....ubi maior....)</p><p style="text-align: center"></p><p>e</p><p></p><p>e</p><p></p><p></p><p></p><p>Il collega Granducato ha già dato una risposta al tuo quesito.</p><p>Infatti gli eredi, ovvero coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità, possono chiedere un'azione di riduzione entro 10anni dal decesso del donante. Dopo i dieci anni non si può agire con l'azione di riduzione.</p><p>Ma, attenzione: se il donante è ancora in vita, detta azione può essere esercitata nei venti anni dalla donazione. Dopo i venti, non è possibile.</p><p>I parenti in linea retta possono notificare al donante, ancora in vita, un atto di opposizione alla donazione.</p><p>La notifica di tale atto produce l'effetto di sospendere il termine ventennale per proporre l'azione di restituzione</p><p>Qualora il bene sia stato successivamente venduto dal donatario, possono agire, rispettando i termini dei 10 o dei 20 anni, con l'azione di restituzione nei confronti del successivo acquirente del bene.</p><p>In presenza di minori, come detto da Etiosa53, nel caso malaugurato di decesso del donante, i diritti spettanti a questi sarà tutelato appunto dal giudice dei minori.</p><p>Ecco spiegato il perchè le banche non concedono mutuo nel caso di acquisto di un bene pervenuto da donazione. Non ci sono le garanzie......che la banca pretende.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 53546, member: 8160"] (Mi scuso per il ritardo nel dare una risposta ma ogni tanto capita di essere contattati dai clienti e....ubi maior....) [CENTER][/CENTER] e e Il collega Granducato ha già dato una risposta al tuo quesito. Infatti gli eredi, ovvero coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità, possono chiedere un'azione di riduzione entro 10anni dal decesso del donante. Dopo i dieci anni non si può agire con l'azione di riduzione. Ma, attenzione: se il donante è ancora in vita, detta azione può essere esercitata nei venti anni dalla donazione. Dopo i venti, non è possibile. I parenti in linea retta possono notificare al donante, ancora in vita, un atto di opposizione alla donazione. La notifica di tale atto produce l'effetto di sospendere il termine ventennale per proporre l'azione di restituzione Qualora il bene sia stato successivamente venduto dal donatario, possono agire, rispettando i termini dei 10 o dei 20 anni, con l'azione di restituzione nei confronti del successivo acquirente del bene. In presenza di minori, come detto da Etiosa53, nel caso malaugurato di decesso del donante, i diritti spettanti a questi sarà tutelato appunto dal giudice dei minori. Ecco spiegato il perchè le banche non concedono mutuo nel caso di acquisto di un bene pervenuto da donazione. Non ci sono le garanzie......che la banca pretende. [/QUOTE]
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