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Testo
<blockquote data-quote="Vima" data-source="post: 54110" data-attributes="member: 11425"><p>Da quello che si evince dopo tutto è, quindi, che l'acquirente di un immobile, il cui atto di provenienza sia costituito da un atto di donazione, possa ritenersi al sicuro da eventuali atti volti alla riduzione del bene immobile da parte di potenziali eredi e/o legittimari del Donante solo nei seguenti casi: </p><p></p><p>1) sono passati 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione o 10 anni dalla morte del Donante, senza che alcuno abbia nel frattempo trascritto una domanda stragiudiziale volta alla riduzione del bene immobile;</p><p></p><p>2) il bene immobile è rientrato nel patrimonio del Donante, a seguito di un atto di revocazione della donazione (a cura dello stesso Donante) nei confronti del Donatario, a causa di uno dei 2 ben noti motivi che legittimano tale revocazione.</p><p></p><p>In tutti gli altri casi, nonostante taluni sostengano che il bene immobile è comunque alienabile, personalmente starei molto, ma molto attento a consigliare un cliente nell'acquisto di un immobile, che sia o che sia stato gravato da donazione, a causa delle potenziali ed incognite implicazioni giuridiche ed economiche cui lo stesso potrebbe andare incontro per un tempo indefinito; è forse vero (come sostengono alcuni Notai) che nella maggioranza dei casi tali evenienze sono remote e pressochè inesistenti, ma in ogni caso, non essendovi garanzia di certezza assoluta, la prudenza è consigliabile e poi..., qualora il cliente, nonostante tutto, optasse comunque per l'incauto investimento a proprio rischio e pericolo, non potrebbe sostenere di non essere stato avvertito!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Vima, post: 54110, member: 11425"] Da quello che si evince dopo tutto è, quindi, che l'acquirente di un immobile, il cui atto di provenienza sia costituito da un atto di donazione, possa ritenersi al sicuro da eventuali atti volti alla riduzione del bene immobile da parte di potenziali eredi e/o legittimari del Donante solo nei seguenti casi: 1) sono passati 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione o 10 anni dalla morte del Donante, senza che alcuno abbia nel frattempo trascritto una domanda stragiudiziale volta alla riduzione del bene immobile; 2) il bene immobile è rientrato nel patrimonio del Donante, a seguito di un atto di revocazione della donazione (a cura dello stesso Donante) nei confronti del Donatario, a causa di uno dei 2 ben noti motivi che legittimano tale revocazione. In tutti gli altri casi, nonostante taluni sostengano che il bene immobile è comunque alienabile, personalmente starei molto, ma molto attento a consigliare un cliente nell'acquisto di un immobile, che sia o che sia stato gravato da donazione, a causa delle potenziali ed incognite implicazioni giuridiche ed economiche cui lo stesso potrebbe andare incontro per un tempo indefinito; è forse vero (come sostengono alcuni Notai) che nella maggioranza dei casi tali evenienze sono remote e pressochè inesistenti, ma in ogni caso, non essendovi garanzia di certezza assoluta, la prudenza è consigliabile e poi..., qualora il cliente, nonostante tutto, optasse comunque per l'incauto investimento a proprio rischio e pericolo, non potrebbe sostenere di non essere stato avvertito! [/QUOTE]
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