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Testo
<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 372773" data-attributes="member: 52418"><p>La legge 765 1967 all'articolo 10 riforma anche la legge 1150 articolo 31 estendendo l'obbligo della licenza a tutto il territorio comunale e non solo ai centri abitati come previsto dalla 1150 del 1942 all'originario articolo.</p><p></p><p>Vecchio articolo</p><p></p><p>"</p><p>Art. 31.</p><p>Licenza di costruzione - Responsabilita' comune del committente e</p><p>dell'assuntore dei lavori.</p><p></p><p>Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero</p><p>ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto nei</p><p>centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche</p><p>dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve</p><p>chiedere apposita licenza al podesta' del Comune.</p><p></p><p>Le determinazioni del podesta' sulle domande di licenza di</p><p>costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il</p><p>sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.</p><p></p><p>Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono</p><p>entrambi responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali</p><p>di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano</p><p>fissate nella licenza di costruzione."</p><p>------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>Nuovo articolo:</p><p>Art. 10.</p><p></p><p>L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito</p><p>dal seguente:</p><p>"Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire</p><p>nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti</p><p>ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del</p><p>terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.</p><p>Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio</p><p>marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale,</p><p>compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le</p><p>Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le</p><p>opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano</p><p>regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio</p><p>comunale in cui esse ricadono.</p><p>Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere</p><p>richiesta sempre la licenza del sindaco.</p><p>Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a</p><p>scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che</p><p>l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione</p><p>autorizzata.</p><p>La concessione della licenza e' comunque e in ogni caso subordinata</p><p>alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla</p><p>previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel</p><p>successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere</p><p>all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni</p><p>oggetto della licenza.</p><p>Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di</p><p>costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60</p><p>giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di</p><p>presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.</p><p>Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato,</p><p>l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.</p><p>Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al</p><p>pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la</p><p>specificazione del titolare e della localita' nella quale la</p><p>costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i</p><p>termini per l'impugnativa.</p><p>Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali, della</p><p>licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro</p><p>il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le</p><p>disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di</p><p>piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di</p><p>esecuzione.</p><p>La licenza edilizia non puo' avere validita' superiore ad un anno;</p><p>qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati</p><p>l'interessato dovra' presentare istanza diretta ad ottenere il</p><p>rinnovo della licenza.</p><p>L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la</p><p>decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo</p><p>che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro</p><p>il termine di tre anni dalla data di inizio.</p><p>Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e</p><p>l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi'</p><p>delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita'</p><p>esecutive che siano fissate nella licenza edilizia".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 372773, member: 52418"] La legge 765 1967 all'articolo 10 riforma anche la legge 1150 articolo 31 estendendo l'obbligo della licenza a tutto il territorio comunale e non solo ai centri abitati come previsto dalla 1150 del 1942 all'originario articolo. Vecchio articolo " Art. 31. Licenza di costruzione - Responsabilita' comune del committente e dell'assuntore dei lavori. Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podesta' del Comune. Le determinazioni del podesta' sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse. Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione." ------------------------------------------------------------------------------------------ Nuovo articolo: Art. 10. L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente: "Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono. Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco. Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata. La concessione della licenza e' comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza. Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della localita' nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa. Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione. La licenza edilizia non puo' avere validita' superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovra' presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella licenza edilizia". [/QUOTE]
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