barbalunga

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao a tutti,
a seguito di presentazione di Cila in sanatoria al Comune di Roma, effettuata per poter vendere l'immobile di mia proprietà , lo stesso Ente ha chiesto al professionista , da me incaricato a farla, un documento che dichiari il fabbricato non abusivo.
L' edificio risulta, come riportato sull'atto notarile al momento del mio acquisto ( 1993), costruito in data antecedente il 1 sett 1967....come e dove si può reperire tale documento ? moltissimi grazie a chi potrà aiutarmi.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Ciao,
Il comune dovrebbe avere il Permesso di costruire o la richiesta di autorizzazione alla costruzione, presentata al tempo della realizzazione del fabbricato.
Se ti chiedono questo documento, sarà probabile che non lo trovino; allora fai una semplice richiesta di accesso agli atti e verifichi.
Se non lo trovi allora sicuramente vorranno una dichiarazione da parte tua come atto sostitutivo di notorietà (art. 76 DPR 445/2000).
Infine, io ci penserei bene, considerato che l'immobile risale in data antecedente 1967, io farei un'attenta verifica "che dovrebbe fare il tuo professionista".
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Ciao a tutti,
a seguito di presentazione di Cila in sanatoria al Comune di Roma, effettuata per poter vendere l'immobile di mia proprietà , lo stesso Ente ha chiesto al professionista , da me incaricato a farla, un documento che dichiari il fabbricato non abusivo.
L' edificio risulta, come riportato sull'atto notarile al momento del mio acquisto ( 1993), costruito in data antecedente il 1 sett 1967....come e dove si può reperire tale documento ? moltissimi grazie a chi potrà aiutarmi.
Ciao
ti mando un link che ti potrà essere utile
http://www.urbanistica.comune.roma.it/archivio-progetti.html
 
M

mata

Ospite
Scusa ma nel 1993, quando l'hai acquistata, non hai verificato la licenza edilizia? Hai comprato a "scatola chiusa"?
 
M

mata

Ospite
Nel '93 la legge 47/85 era in vigore da quasi 10 anni ... si può scrivere che è antecedente al 1967 ma si deve anche verificare che sia tutto a posto
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Solo se fosse stato fuori dal centro e realizzato prima del 67 non ci sarebbero problemi. Ma bisogna verificare la situazione all'epoca.
 
M

mata

Ospite
Solo se fosse stato fuori dal centro e realizzato prima del 67 non ci sarebbero problemi. Ma bisogna verificare la situazione all'epoca.
Scusa, in base a quale norma? Il riferimento al 1967, cioè alla cd Legge Ponte, riguarda solo gli obblighi delle dichiarazioni negli gli atti tra vivi (art. 40 L. 47/85), non c'entra niente con la disciplina urbanistica.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Scusa, in base a quale norma? Il riferimento al 1967, cioè alla cd Legge Ponte, riguarda solo gli obblighi delle dichiarazioni negli gli atti tra vivi (art. 40 L. 47/85), non c'entra niente con la disciplina urbanistica.
La legge 765 1967 all'articolo 10 riforma anche la legge 1150 articolo 31 estendendo l'obbligo della licenza a tutto il territorio comunale e non solo ai centri abitati come previsto dalla 1150 del 1942 all'originario articolo.

Vecchio articolo

"
Art. 31.
Licenza di costruzione - Responsabilita' comune del committente e
dell'assuntore dei lavori.

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero
ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto nei
centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche
dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve
chiedere apposita licenza al podesta' del Comune.

Le determinazioni del podesta' sulle domande di licenza di
costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il
sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono
entrambi responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali
di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano
fissate nella licenza di costruzione."
------------------------------------------------------------------------------------------
Nuovo articolo:
Art. 10.

L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito
dal seguente:
"Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire
nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti
ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del
terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio
marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale,
compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le
Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le
opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano
regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio
comunale in cui esse ricadono.
Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere
richiesta sempre la licenza del sindaco.
Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a
scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che
l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione
autorizzata.
La concessione della licenza e' comunque e in ogni caso subordinata
alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni
oggetto della licenza.
Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di
costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60
giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di
presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.
Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato,
l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al
pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la
specificazione del titolare e della localita' nella quale la
costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i
termini per l'impugnativa.
Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali, della
licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro
il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le
disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di
piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di
esecuzione.
La licenza edilizia non puo' avere validita' superiore ad un anno;
qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati
l'interessato dovra' presentare istanza diretta ad ottenere il
rinnovo della licenza.
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la
decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo
che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.
Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e
l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi'
delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita'
esecutive che siano fissate nella licenza edilizia".
 
M

mata

Ospite
Beh, hai un pò cambiato la norma del 1942, che invece è così (art. 31 cfr. allegato):
Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.
Pertanto su tutto il territorio del Comune e continua:
Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco.

Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.

La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione, primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con ledisposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.
 

Allegati

  • L 1150:42.pdf
    78,1 KB · Visite: 33

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