Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Vendita immobile prima dei cinque anni
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 257829" data-attributes="member: 26686"><p>non fatico a crederci ma tutto e' cambiato dal 2010.</p><p>leggi:</p><p> </p><p><strong>PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14)</strong></p><p>A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:</p><p> </p><p>a) l'identificazione catastale;</p><p>b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;</p><p>c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.<strong> La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.</strong></p><p> </p><p>Inoltre, è prescritto che, prima della stipula, il notaio debba individuare gli intestatari catastali e debba verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.</p><p> </p><p>Si tratta di requisiti prescritti a pena di nullità dell'atto, pertanto, qualora mancasse anche soltanto uno di essi, l'atto sarebbe incapace di produrre qualsivoglia effetto nell'ordinamento giuridico.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 257829, member: 26686"] non fatico a crederci ma tutto e' cambiato dal 2010. leggi: [B]PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14)[/B] A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità: a) l'identificazione catastale; b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.[B] La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.[/B] Inoltre, è prescritto che, prima della stipula, il notaio debba individuare gli intestatari catastali e debba verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Si tratta di requisiti prescritti a pena di nullità dell'atto, pertanto, qualora mancasse anche soltanto uno di essi, l'atto sarebbe incapace di produrre qualsivoglia effetto nell'ordinamento giuridico. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Vendita immobile prima dei cinque anni
Alto