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Vendita nuda proprietà con riserva d'usufrutto
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<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 593653" data-attributes="member: 74968"><p>Interessantissimo quesito!</p><p>I due punti di vista che più possono corrispondere sono:</p><p></p><p>A) Come l'acquirente s'è assunto il rischio che l'usufruttuario campasse 120 anni, il venditore s'è assunto il rischio che l'usufruttuario morisse il primo giorno dopo al rogito. Vedendola così, il preliminare sarebbe da portare a compimento senza che nulla abbia ad intaccare gli accordi stipulati.</p><p></p><p>B) La proprietà torna ad essere "piena", non si potrebbe costituire nuovamente l'usufrutto su un nuovo usufruttuario (cambierebbero i valori/parametri ed il prezzo di vendita desunto non sarebbe corretto). Il risultato sarebbe: risoluzione del preliminare per impossibilità sopravvenuta (definitiva) come da art 1256 cc</p><p></p><p>A mio avviso, da un punto di vista legale è più corretta la soluzione "B" con conseguenza che il venditore non è più tenuto alla prestazione e non ha danno da risarcire (art 1463 cc).</p><p>Ciò deriva dal fine di evitare che l'arricchimento di una parte non corrisponda all'arricchimento della controparte.</p><p>Resta in capo al venditore l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ma appunto senza aggiunta di penali, spese od altro.</p><p></p><p>Tuttavia, da un punto di vista morale, la soluzione A è quella che più rispecchia le volontà delle parti ed i rischi che esse si son son assunte.</p><p></p><p>Ritengo perciò opportuno per un buon AI proporre una soluzione "salomonica" ovvero calcolare e suddividere a metà l'importo maggiorativo che si va a creare tra valore di mercato della piena proprietà ed il valore stabilito per la vendita della nuda proprietà. Ovviamente dando preventiva conoscenza alle parti di quel che è il diritto.</p><p></p><p>Per quel che concerne il diritto alla provvigione: esso è maturato con l'accettazione della proposta e non decade per le sopravvenute situazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 593653, member: 74968"] Interessantissimo quesito! I due punti di vista che più possono corrispondere sono: A) Come l'acquirente s'è assunto il rischio che l'usufruttuario campasse 120 anni, il venditore s'è assunto il rischio che l'usufruttuario morisse il primo giorno dopo al rogito. Vedendola così, il preliminare sarebbe da portare a compimento senza che nulla abbia ad intaccare gli accordi stipulati. B) La proprietà torna ad essere "piena", non si potrebbe costituire nuovamente l'usufrutto su un nuovo usufruttuario (cambierebbero i valori/parametri ed il prezzo di vendita desunto non sarebbe corretto). Il risultato sarebbe: risoluzione del preliminare per impossibilità sopravvenuta (definitiva) come da art 1256 cc A mio avviso, da un punto di vista legale è più corretta la soluzione "B" con conseguenza che il venditore non è più tenuto alla prestazione e non ha danno da risarcire (art 1463 cc). Ciò deriva dal fine di evitare che l'arricchimento di una parte non corrisponda all'arricchimento della controparte. Resta in capo al venditore l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ma appunto senza aggiunta di penali, spese od altro. Tuttavia, da un punto di vista morale, la soluzione A è quella che più rispecchia le volontà delle parti ed i rischi che esse si son son assunte. Ritengo perciò opportuno per un buon AI proporre una soluzione "salomonica" ovvero calcolare e suddividere a metà l'importo maggiorativo che si va a creare tra valore di mercato della piena proprietà ed il valore stabilito per la vendita della nuda proprietà. Ovviamente dando preventiva conoscenza alle parti di quel che è il diritto. Per quel che concerne il diritto alla provvigione: esso è maturato con l'accettazione della proposta e non decade per le sopravvenute situazioni. [/QUOTE]
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