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Vendita studio dentistico: l' inquilino ha diritto di prelazione ?
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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 111939" data-attributes="member: 8160"><p>E poi qualcuno dice che i contratti è meglio farli fare da esperti del diritto, cioè gli avvocati.</p><p>Troppe cose non sono giuste:</p><p>- un appartamento di civile abitazione con categoria A/2 affittato a studio dentistico (fuorilegge).</p><p>- vendita dell'immobile senza invito al conduttore ad esercitare il diritto di prelazione (foriero di grattacapi).</p><p>- notaio che stipula senza chiedere se detto esercizio è stato ottemperato (i dubbi corrono).</p><p>- prezzo dichiarato in atto inferiore a quello realmente incassato (pura libidine per l'agenzia delle entrate).</p><p>- agente immobiliare che può essere chiamato come testimone circa il prezzo reale (doppia libidine per l'agenzia delle entrate sulla fatturazione delle provvigioni).</p><p>- agente immobiliare che non ha avvisato le parti circa l'obbligo del diritto di prelazione dettato dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (corresponsabilità con il venditore).</p><p>Niente male.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 111939, member: 8160"] E poi qualcuno dice che i contratti è meglio farli fare da esperti del diritto, cioè gli avvocati. Troppe cose non sono giuste: - un appartamento di civile abitazione con categoria A/2 affittato a studio dentistico (fuorilegge). - vendita dell'immobile senza invito al conduttore ad esercitare il diritto di prelazione (foriero di grattacapi). - notaio che stipula senza chiedere se detto esercizio è stato ottemperato (i dubbi corrono). - prezzo dichiarato in atto inferiore a quello realmente incassato (pura libidine per l'agenzia delle entrate). - agente immobiliare che può essere chiamato come testimone circa il prezzo reale (doppia libidine per l'agenzia delle entrate sulla fatturazione delle provvigioni). - agente immobiliare che non ha avvisato le parti circa l'obbligo del diritto di prelazione dettato dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (corresponsabilità con il venditore). Niente male. [/QUOTE]
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