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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 599828" data-attributes="member: 55799"><p>La Cassazione del 14.6.2017 n. 14782 ha stabilito che nel mandato con procura conferito nell’interesse del mandatario, l’irrevocabilità del mandato <em><u>è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario</u><strong>, </strong></em>sicchè la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza (che si estingue per la morte del rappresentato)</p><p></p><p><strong>Cause di estinzione della procura</strong>: oltre che in caso di revoca, la procura si estingue per: la scadenza del termine o il verificarsi della condizione risolutiva; il compimento dell’atto; la morte, la sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante; l’estinzione del rapporto di gestione.</p><p></p><p></p><p></p><p>Se l'acquirente paga il saldo prezzo contestualmente al conferimento della procura e, nel tempo che intercorre tra questo atto ed il rogito, il proprietario dovesse morire, gli eredi sono liberi di non vendere più, oppure vendere ad un terzo soggetto, incassando due volte il ricavo.</p><p></p><p></p><p></p><p>Se ha firmato il defunto quando era in vita.</p><p></p><p>[USER=72232]@francesca63[/USER]</p><p></p><p>..O Francy.. Oggi e' il tuo compleanno..</p><p>Tra l'altro lo stesso giorno dell'ultimo dei miei figli.</p><p>Auguri..!!</p><p></p><p>Ecco perche' la tua risposta tarda tanto ad arrivare allora..</p><p></p><p>Che salame:</p><p></p><p>Mi ero quasi convinto, che la motivazione del ritardo, fosse dovuta alle tue "consuete" consultazioni.</p><p></p><p>Prima di venirci a spiegare, di come un '<em>contratto lecitamente firmato dal procuratore', </em>possa trovare i propri effetti, senza il conferimento ad essere raporesentati, dagli eredi subentrati al titolo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 599828, member: 55799"] La Cassazione del 14.6.2017 n. 14782 ha stabilito che nel mandato con procura conferito nell’interesse del mandatario, l’irrevocabilità del mandato [I][U]è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario[/U][B], [/B][/I]sicchè la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza (che si estingue per la morte del rappresentato) [B]Cause di estinzione della procura[/B]: oltre che in caso di revoca, la procura si estingue per: la scadenza del termine o il verificarsi della condizione risolutiva; il compimento dell’atto; la morte, la sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante; l’estinzione del rapporto di gestione. Se l'acquirente paga il saldo prezzo contestualmente al conferimento della procura e, nel tempo che intercorre tra questo atto ed il rogito, il proprietario dovesse morire, gli eredi sono liberi di non vendere più, oppure vendere ad un terzo soggetto, incassando due volte il ricavo. Se ha firmato il defunto quando era in vita. [USER=72232]@francesca63[/USER] ..O Francy.. Oggi e' il tuo compleanno.. Tra l'altro lo stesso giorno dell'ultimo dei miei figli. Auguri..!! Ecco perche' la tua risposta tarda tanto ad arrivare allora.. Che salame: Mi ero quasi convinto, che la motivazione del ritardo, fosse dovuta alle tue "consuete" consultazioni. Prima di venirci a spiegare, di come un '[I]contratto lecitamente firmato dal procuratore', [/I]possa trovare i propri effetti, senza il conferimento ad essere raporesentati, dagli eredi subentrati al titolo. [/QUOTE]
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