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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 233211" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Pur comprendendo le tue ragioni, debbo dirti che laddove il conduttore eserciti il recesso senza il rispetto del termine di preavviso (6 mesi), egli resta comunque obbligato a pagare il corrispettivo per tutto tale periodo, potendo il locatore anche accettare la anticipata consegna dell’immobile locato, con la riserva, però, di ottenere, in sede giudiziale, il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del preavviso. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Nel caso proposto, infatti, la facoltà di recesso da parte del conduttore diviene produttiva di effetti giuridici, alla scadenza del termine semestrale di preavviso, sicché il conduttore, indipendentemente dal momento (seppure antecedente alla scadenza del preavviso) di materiale rilascio dei locali a lui locati, rimane tenuto alla corresponsione dei canoni per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso, e l’immobile rimane a sua disposizione fino a tale scadenza.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Il conduttore cadrebbe nel torto non pagando i canoni di locazione fino al termine della disdetta. Analogamente il locatore, trattenendo il deposito cauzionale, che copre eventuali danni all’immobile, salvo diversamente disposto in contratto. E’ vero che il deposito cauzionale non può essere imputato in conto canoni (né il locatore, né il locatario possono utilizzare il deposito cauzionale in conto pigioni, anche se, in realtà, le cose, sovente, prendono un’altra piega), ma se la clausola contrattuale relativa alla cauzione prevede che “<em>il deposito cauzionale, così costituito, sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale</em>” (o simili), qualora il locatore vanti un credito nel confronti del locatario al termine del rapporto locativo, assumerà rilievo la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli eventuali inadempimenti contrattuali del conduttore (se il conduttore non paga tutti i canoni durante il periodo di preavviso, commette inadempienza contrattuale). Il locatore, inoltre, potrebbe richiedere un decreto ingiuntivo per i canoni rimanenti. Il locatore, però, avviando una eventuale procedura legale, rischia di perdere tempo e denaro (fare causa costa). Se il locatore vuole incamerare la cauzione, a compensazione dei canoni non pagati, dovrà, comunque, ottenere un titolo esecutivo, provando di avere requisiti specifici per farlo (danni, inadempienze contrattuali, recesso irregolare ecc.). In assenza di domanda giudiziale, il locatario può querelarlo per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e poi richiedere decreto ingiuntivo per la restituzione, ma, incautamente, le parti in causa sono già entrate in un terreno minato, da cui non si sa quando e come ne usciranno. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">La soluzione più semplice e lineare per uscirne, a mio avviso, è proporre al locatore, in tempi rapidi, un valido subentrante (sperando che gli sia gradito) oppure trovare un accordo con lui: proponigli uno sconto sulle mensilità che gli devi, in cambio della consegna immediata dell’immobile, e, quindi, della possibilità per lui di riaffittare l’immobile. In questo caso tale transazione, perché abbia efficacia tra le parti, deve avvenire con atto scritto per risolvere consensualmente il contratto in essere.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 233211, member: 31598"] [FONT=Verdana]Pur comprendendo le tue ragioni, debbo dirti che laddove il conduttore eserciti il recesso senza il rispetto del termine di preavviso (6 mesi), egli resta comunque obbligato a pagare il corrispettivo per tutto tale periodo, potendo il locatore anche accettare la anticipata consegna dell’immobile locato, con la riserva, però, di ottenere, in sede giudiziale, il pagamento dei canoni non ancora scaduti fino al termine del preavviso. [/FONT] [FONT=Verdana]Nel caso proposto, infatti, la facoltà di recesso da parte del conduttore diviene produttiva di effetti giuridici, alla scadenza del termine semestrale di preavviso, sicché il conduttore, indipendentemente dal momento (seppure antecedente alla scadenza del preavviso) di materiale rilascio dei locali a lui locati, rimane tenuto alla corresponsione dei canoni per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso, e l’immobile rimane a sua disposizione fino a tale scadenza.[/FONT] [FONT=Verdana]Il conduttore cadrebbe nel torto non pagando i canoni di locazione fino al termine della disdetta. Analogamente il locatore, trattenendo il deposito cauzionale, che copre eventuali danni all’immobile, salvo diversamente disposto in contratto. E’ vero che il deposito cauzionale non può essere imputato in conto canoni (né il locatore, né il locatario possono utilizzare il deposito cauzionale in conto pigioni, anche se, in realtà, le cose, sovente, prendono un’altra piega), ma se la clausola contrattuale relativa alla cauzione prevede che “[I]il deposito cauzionale, così costituito, sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale[/I]” (o simili), qualora il locatore vanti un credito nel confronti del locatario al termine del rapporto locativo, assumerà rilievo la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli eventuali inadempimenti contrattuali del conduttore (se il conduttore non paga tutti i canoni durante il periodo di preavviso, commette inadempienza contrattuale). Il locatore, inoltre, potrebbe richiedere un decreto ingiuntivo per i canoni rimanenti. Il locatore, però, avviando una eventuale procedura legale, rischia di perdere tempo e denaro (fare causa costa). Se il locatore vuole incamerare la cauzione, a compensazione dei canoni non pagati, dovrà, comunque, ottenere un titolo esecutivo, provando di avere requisiti specifici per farlo (danni, inadempienze contrattuali, recesso irregolare ecc.). In assenza di domanda giudiziale, il locatario può querelarlo per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e poi richiedere decreto ingiuntivo per la restituzione, ma, incautamente, le parti in causa sono già entrate in un terreno minato, da cui non si sa quando e come ne usciranno. [/FONT] [FONT=Verdana]La soluzione più semplice e lineare per uscirne, a mio avviso, è proporre al locatore, in tempi rapidi, un valido subentrante (sperando che gli sia gradito) oppure trovare un accordo con lui: proponigli uno sconto sulle mensilità che gli devi, in cambio della consegna immediata dell’immobile, e, quindi, della possibilità per lui di riaffittare l’immobile. In questo caso tale transazione, perché abbia efficacia tra le parti, deve avvenire con atto scritto per risolvere consensualmente il contratto in essere.[/FONT] [/QUOTE]
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