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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 233591" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Perché nei contratti di locazione ad uso abitativo la questione relativa al cosiddetto recesso prevede comunque dei limiti e delle precise condizioni disposte per legge. A norma dell’art. 3, comma 6 della legge n°431/1998 (in ossequio a quanto già previsto, a suo tempo, dalla legge n°392/1978), il conduttore, per gravi motivi, può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dando comunque idonea comunicazione con preavviso di almeno sei mesi. Contestualmente alla dichiarazione di recesso anticipato, il conduttore deve comunicare, a pena di inefficacia, i gravi motivi al locatore, in modo tale da consentirgli di poterli eventualmente contestare.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Ora, è vero che nel tuo contratto non si parla di gravi motivi, bensì si stabilisce solo che conduttore debba giustificare il motivo di recesso. Che cosa significa ciò? Che scrivo nella lettera raccomandata di recesso il motivo per cui me ne vado (qualunque motivo va bene, anche non grave), cioè lo giustifico, e, in tal caso, sono libero contrattualmente? Qualunque azione può essere giustificata. Quale sia stata la reale volontà delle parti, al momento della stipula, non sono in grado di dire, ma io rimango comunque dell’idea che le parti firmatarie intendessero regolare contrattualmente il recesso anticipato del conduttore in presenza di circostanze gravose da motivarsi nella comunicazione al locatore. Se questa fosse stata la reale volontà delle parti, nel caso in questione (la necessità di accudire un familiare in gravi condizioni può configurare i cosiddetti “gravi motivi”, di cui al richiamato art. 3, comma 6), è concesso al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto, ma sempre con preavviso di sei mesi a mezzo lettera raccomandata. Diversamente, in caso di contenzioso, la questione deve essere sottoposta al vaglio di un giudice.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 233591, member: 31598"] [FONT=Verdana]Perché nei contratti di locazione ad uso abitativo la questione relativa al cosiddetto recesso prevede comunque dei limiti e delle precise condizioni disposte per legge. A norma dell’art. 3, comma 6 della legge n°431/1998 (in ossequio a quanto già previsto, a suo tempo, dalla legge n°392/1978), il conduttore, per gravi motivi, può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dando comunque idonea comunicazione con preavviso di almeno sei mesi. Contestualmente alla dichiarazione di recesso anticipato, il conduttore deve comunicare, a pena di inefficacia, i gravi motivi al locatore, in modo tale da consentirgli di poterli eventualmente contestare.[/FONT] [FONT=Verdana]Ora, è vero che nel tuo contratto non si parla di gravi motivi, bensì si stabilisce solo che conduttore debba giustificare il motivo di recesso. Che cosa significa ciò? Che scrivo nella lettera raccomandata di recesso il motivo per cui me ne vado (qualunque motivo va bene, anche non grave), cioè lo giustifico, e, in tal caso, sono libero contrattualmente? Qualunque azione può essere giustificata. Quale sia stata la reale volontà delle parti, al momento della stipula, non sono in grado di dire, ma io rimango comunque dell’idea che le parti firmatarie intendessero regolare contrattualmente il recesso anticipato del conduttore in presenza di circostanze gravose da motivarsi nella comunicazione al locatore. Se questa fosse stata la reale volontà delle parti, nel caso in questione (la necessità di accudire un familiare in gravi condizioni può configurare i cosiddetti “gravi motivi”, di cui al richiamato art. 3, comma 6), è concesso al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto, ma sempre con preavviso di sei mesi a mezzo lettera raccomandata. Diversamente, in caso di contenzioso, la questione deve essere sottoposta al vaglio di un giudice.[/FONT] [/QUOTE]
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