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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 234097" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Cara Gagaia, non so che dire, o, meglio, saprei cosa dire, ma preferisco non esternarlo... <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/frowning2.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":triste:" title="Triste :triste:" data-shortname=":triste:" /> Pare evidente anche a me che la clausola di recesso del tuo contratto sia stata scritta in modo improprio e nebuloso. Essa, infatti, pone problemi applicativi (che rasentano il ridicolo), come rilevato al # 4. La clausola riportata prevederebbe, in sostanza, che il conduttore possa sciogliere anticipatamente il contratto in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi, però con una eccezione: nel caso in cui giustifichi i motivi del recesso. Dal tenore letterale della clausola riportata sembrerebbe di capire che il conduttore possa recedere dal contratto senza gravi motivi, basta che siano giustificati. Come dire: “<em>Non mi piace il colore della cucina, e, per questa ragione, me ne vado</em>”, tanto basta dare una motivazione qualunque! Vedi bene anche tu che tale clausola, cosi redatta, risulta difficilmente sostenibile, senza poi parlare della mancanza di un termine di recesso, ossia il periodo di preavviso previsto nel caso in cui il conduttore giustifichi i motivi che gli impedirebbero di proseguire il rapporto locativo.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Gli ultimi articoli del capo IV, titolo II (Dei contratti in generale) del nostro codice civile ci vengono in aiuto quando siamo in difficoltà e non sappiamo bene come interpretare la volontà negoziale dei contraenti. In particolare l’art. 1371 dispone che: “<em>Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso</em>”. Poiché il tuo contratto è a titolo oneroso, “<em>l’equo contemperamento degli interessi delle parti</em>”, cui fare riferimento, è, in ogni caso, quello disposto dalla legge vigente, vale a dire quanto riportato dall’art. 3, comma 6, della legge n°431/1998.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Concludendo: al conduttore è sempre data per legge (anche se non citata in contratto) la facoltà di recedere dal contratto </span><span style="font-family: 'Verdana'">per gravi motivi (recesso legale) con preavviso di sei mesi mediante lettera raccomandata, nonché di recedere </span><span style="font-family: 'Verdana'">liberamente in qualunque momento (recesso convenzionale) con le medesime modalità, non essendo configurabile un diritto del conduttore al recesso immediatamente operativo. Considerato tutto ciò, ti auguro, comunque, che la signora non contesti il tuo recesso (difficilmente deciderà di attivare una procedura legale: passare dal giudice richiede tempo e denaro e, spesso, non conviene) e che tutto si risolva in modo favorevole.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 234097, member: 31598"] [FONT=Verdana]Cara Gagaia, non so che dire, o, meglio, saprei cosa dire, ma preferisco non esternarlo... :( Pare evidente anche a me che la clausola di recesso del tuo contratto sia stata scritta in modo improprio e nebuloso. Essa, infatti, pone problemi applicativi (che rasentano il ridicolo), come rilevato al # 4. La clausola riportata prevederebbe, in sostanza, che il conduttore possa sciogliere anticipatamente il contratto in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi, però con una eccezione: nel caso in cui giustifichi i motivi del recesso. Dal tenore letterale della clausola riportata sembrerebbe di capire che il conduttore possa recedere dal contratto senza gravi motivi, basta che siano giustificati. Come dire: “[I]Non mi piace il colore della cucina, e, per questa ragione, me ne vado[/I]”, tanto basta dare una motivazione qualunque! Vedi bene anche tu che tale clausola, cosi redatta, risulta difficilmente sostenibile, senza poi parlare della mancanza di un termine di recesso, ossia il periodo di preavviso previsto nel caso in cui il conduttore giustifichi i motivi che gli impedirebbero di proseguire il rapporto locativo.[/FONT] [FONT=Verdana]Gli ultimi articoli del capo IV, titolo II (Dei contratti in generale) del nostro codice civile ci vengono in aiuto quando siamo in difficoltà e non sappiamo bene come interpretare la volontà negoziale dei contraenti. In particolare l’art. 1371 dispone che: “[I]Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso[/I]”. Poiché il tuo contratto è a titolo oneroso, “[I]l’equo contemperamento degli interessi delle parti[/I]”, cui fare riferimento, è, in ogni caso, quello disposto dalla legge vigente, vale a dire quanto riportato dall’art. 3, comma 6, della legge n°431/1998.[/FONT] [FONT=Verdana]Concludendo: al conduttore è sempre data per legge (anche se non citata in contratto) la facoltà di recedere dal contratto [/FONT][FONT=Verdana]per gravi motivi (recesso legale) con preavviso di sei mesi mediante lettera raccomandata, nonché di recedere [/FONT][FONT=Verdana]liberamente in qualunque momento (recesso convenzionale) con le medesime modalità, non essendo configurabile un diritto del conduttore al recesso immediatamente operativo. Considerato tutto ciò, ti auguro, comunque, che la signora non contesti il tuo recesso (difficilmente deciderà di attivare una procedura legale: passare dal giudice richiede tempo e denaro e, spesso, non conviene) e che tutto si risolva in modo favorevole.[/FONT] [/QUOTE]
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