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<blockquote data-quote="mchl" data-source="post: 22759" data-attributes="member: 4899"><p>la cassazione da me ricordata dice:" la leggen.10/1977 in materia di edilizia convenzionata dispone .....che il</p><p>contributo per il rilascio della concessione edilizia è ridotto qualora il concessionario si impegni, a mezzo convenzione con il comune ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della </p><p>convenzione-tipo(art 7),convenzione-questa- approvata dalla regione,e cui si uniformano le convenzioni comunali.......(omissis) ...con previsione che ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canini di locazione è nulla per la parte eccedente" "La lettera di tale legge si presenta chiara nell'individuare </p><p>in chi abbia ottenuto la concessione edilizia a contributo ridotto e quindi concluso con il comune la convenzione necessaria(oovero l'atto d'obbligo equivalente),il destinatario degli obblighii assunti di contenere i prezzi nei limiti indicatinella stessa convenzione...."L'estensione di questi obblighi ad altrie in particolare a chi </p><p>sia esso stesso acquirente dell'alloggio dal concessionario costruttore ...non trova giustificazione nella esplcita norma di legge....</p><p>il consiglio notarile nazionale dopo ampio esame della sentenza predetta conclude così:"si può affermare che la posizione della cassazione sia attendibile e pertanto legittimo il comportamento del notaio che si adegui ad essa n altro discorso vale iell'interpretazione della disciplina in discorso." altro discorso è quello relativo all'art 35 legge865/1971 (comune che espropria il terreno per destinarlo ad edilizia convenzionata). in tal caso la cassazione ritiene corretto che il vincolo si trasmetta anche ai futuri acqirenti dell'immobile</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mchl, post: 22759, member: 4899"] la cassazione da me ricordata dice:" la leggen.10/1977 in materia di edilizia convenzionata dispone .....che il contributo per il rilascio della concessione edilizia è ridotto qualora il concessionario si impegni, a mezzo convenzione con il comune ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo(art 7),convenzione-questa- approvata dalla regione,e cui si uniformano le convenzioni comunali.......(omissis) ...con previsione che ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canini di locazione è nulla per la parte eccedente" "La lettera di tale legge si presenta chiara nell'individuare in chi abbia ottenuto la concessione edilizia a contributo ridotto e quindi concluso con il comune la convenzione necessaria(oovero l'atto d'obbligo equivalente),il destinatario degli obblighii assunti di contenere i prezzi nei limiti indicatinella stessa convenzione...."L'estensione di questi obblighi ad altrie in particolare a chi sia esso stesso acquirente dell'alloggio dal concessionario costruttore ...non trova giustificazione nella esplcita norma di legge.... il consiglio notarile nazionale dopo ampio esame della sentenza predetta conclude così:"si può affermare che la posizione della cassazione sia attendibile e pertanto legittimo il comportamento del notaio che si adegui ad essa n altro discorso vale iell'interpretazione della disciplina in discorso." altro discorso è quello relativo all'art 35 legge865/1971 (comune che espropria il terreno per destinarlo ad edilizia convenzionata). in tal caso la cassazione ritiene corretto che il vincolo si trasmetta anche ai futuri acqirenti dell'immobile [/QUOTE]
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