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Testo
<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 700150" data-attributes="member: 3943"><p>In questo caso, la legge 513/77 parla esplicitamente dell'obbligo da parte di chi rivende</p><p>1) di chiedere all'ente di esercitare o meno il diritto di prelazione, la cui mancata risposta oltre i 60 giorni corrisponde ad un diniego</p><p>oppure</p><p>2) L’art. 1, comma 25 della L. 560/1993 ha introdotto per l’assegnatario, in alternativa alla procedura ordinaria della comunicazione dell’intenzione di vendere così come prevista dal citato art. 28, comma 9 della L. 513/1977, tutt’ora vigente e mai oggetto di censure di incostituzionalità, la possibilità di estinguere la prelazione mediante il pagamento all’Ente cedente di un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. </p><p></p><p>Quindi, potrebbe avere ragione l'avvocato della controparte.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 700150, member: 3943"] In questo caso, la legge 513/77 parla esplicitamente dell'obbligo da parte di chi rivende 1) di chiedere all'ente di esercitare o meno il diritto di prelazione, la cui mancata risposta oltre i 60 giorni corrisponde ad un diniego oppure 2) L’art. 1, comma 25 della L. 560/1993 ha introdotto per l’assegnatario, in alternativa alla procedura ordinaria della comunicazione dell’intenzione di vendere così come prevista dal citato art. 28, comma 9 della L. 513/1977, tutt’ora vigente e mai oggetto di censure di incostituzionalità, la possibilità di estinguere la prelazione mediante il pagamento all’Ente cedente di un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. Quindi, potrebbe avere ragione l'avvocato della controparte. [/QUOTE]
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