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Vizi occulti prima del rogito
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Testo
<blockquote data-quote="Antonio Troise" data-source="post: 51715" data-attributes="member: 776"><p>per informazione :</p><p>"il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".</p><p></p><p>"Nel caso in cui si manifestino vizi non eclatanti, infatti, la legge riserva agli acquirenti d’immobili la medesima forma di tutela prevista per gli acquirenti di un bene “qualunque”."</p><p>"L’aspirante proprietario di casa deve, dunque, prestare particolare attenzione e cura nel verificare, prima di un eventuale contratto preliminare di compravendita e, comunque, prima del rogito, che l’immobile che intende acquistare sia stato realizzato a regola d’arte."</p><p></p><p>"Si definiscono occulti i difetti non conosciuti dall’acquirente o, comunque, non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto dell’immobile.</p><p>Deve trattarsi di carenze materiali quali, ad esempio (l’elenco può essere assai nutrito), difetti del tetto e del terrazzo di copertura di un edificio tali da provocare infiltrazioni d’acqua, gravi difetti di costruzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, scarso isolamento dai rumori o dal freddo, crepe nei muri, infiltrazioni d’acqua ecc. ecc.</p><p>Nel caso in cui i vizi occulti vengano alla luce dopo il rogito l’acquirente deve, entro otto giorni dalla loro scoperta (a pena di decadenza dalla garanzia), denunciarli al venditore.</p><p>La scoperta del difetto si considera avvenuta solo quando vi è la certezza della sua esistenza, per esempio in seguito alla relazione di un tecnico."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Troise, post: 51715, member: 776"] per informazione : "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore". "Nel caso in cui si manifestino vizi non eclatanti, infatti, la legge riserva agli acquirenti d’immobili la medesima forma di tutela prevista per gli acquirenti di un bene “qualunque”." "L’aspirante proprietario di casa deve, dunque, prestare particolare attenzione e cura nel verificare, prima di un eventuale contratto preliminare di compravendita e, comunque, prima del rogito, che l’immobile che intende acquistare sia stato realizzato a regola d’arte." "Si definiscono occulti i difetti non conosciuti dall’acquirente o, comunque, non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto dell’immobile. Deve trattarsi di carenze materiali quali, ad esempio (l’elenco può essere assai nutrito), difetti del tetto e del terrazzo di copertura di un edificio tali da provocare infiltrazioni d’acqua, gravi difetti di costruzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, scarso isolamento dai rumori o dal freddo, crepe nei muri, infiltrazioni d’acqua ecc. ecc. Nel caso in cui i vizi occulti vengano alla luce dopo il rogito l’acquirente deve, entro otto giorni dalla loro scoperta (a pena di decadenza dalla garanzia), denunciarli al venditore. La scoperta del difetto si considera avvenuta solo quando vi è la certezza della sua esistenza, per esempio in seguito alla relazione di un tecnico." [/QUOTE]
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