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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Vorrei acquistare un immobile ma ho dei dubbi
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Testo
<blockquote data-quote="Fenix66" data-source="post: 264234" data-attributes="member: 29600"><p>Cito quanto qui riportato ma solo per coerenza :</p><p><span style="color: #000081">Registrazione della proposta d’acquisto accettata indipendentemente</span></p><p><span style="color: #000081">dalla successiva stipula del contratto preliminare</span></p><p><span style="color: #000081">Con la risoluzione n. 63/E del 25/02/2008, il Ministero delle Finanze ha finalmente</span></p><p><span style="color: #000081">chiarito che la proposta di acquisto quando viene accettata (e cioè quando viene</span></p><p><span style="color: #000081">notificato al proponente che la sua proposta è stata accettata dal venditore) diventa</span></p><p><span style="color: #000081">atto da registrare (in termine fisso) a prescindere dal fatto che si proceda o meno</span></p><p><span style="color: #000081">successivamente alla stipula del preliminare di compravendita.</span></p><p><span style="color: #000081">Evidentemente dalla risoluzione in oggetto derivano alcune conseguenze per</span></p><p><span style="color: #000081">l’attività dell’agente immobiliare: vediamole in sintesi.</span></p><p> </p><p><span style="color: #000081">COSA REGISTRARE E COSA NON REGISTRARE</span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Century Gothic'"><span style="color: #000081">Vanno registrate solo le proposte di acquisto accettate: pertanto l’obbligo di registrazione</span></span></span></span></span></span></p><p><span style="color: #000081">non si estende a quelle non accettate e non si estende (naturalmente) all’incarico di</span></p><p><span style="color: #000081">intermediazione che l’agente riceve dal cliente in quanto essendo un mandato</span></p><p><span style="color: #000081">professionale soggetto ad IVA non è da registrare (in termine fisso ma eventualmente solo</span></p><p><span style="color: #000081">se necessario ad una delle parti sottoscrittrici del mandato in caso d’uso).</span></p><p><span style="color: #000081">Parimenti non vanno registrate le proposte raccolte dall’agente immobiliare (e</span></p><p><span style="color: #000081">naturalmente firmate dal proponente) e da questi indirizzate verso le potenziali</span></p><p><span style="color: #000081">controparti (e dunque le proposte inviate al venditore e firmate dal proponente). La</span></p><p><span style="color: #000081">legge di registro infatti non prevede l’obbligo della registrazione della proposta “non</span></p><p><span style="color: #000081">accettata” e cioè quella inviata al venditore perché solo nel momento in cui al</span></p><p><span style="color: #000081">proponente viene reso noto che la sua proposta è stata accettata dal venditore, il</span></p><p><span style="color: #000081">“contratto” si è concluso e comincia a dispiegare i suoi effetti.</span></p><p> </p><p><span style="color: #000081">QUANDO REGISTRARE LA PROPOSTA D’ACQUISTO ACCETTATA</span></p><p><span style="color: #000081">Il termine per la registrazione (termine fisso di giorni 20) comincia pertanto a decorrere dal</span></p><p><span style="color: #000081">giorno di avvenuta comunicazione dell’accettazione della proposta (e cioè il giorno nel</span></p><p><span style="color: #000081">quale il proponente viene a conoscenza che la sua proposta è stata accettata).</span></p><p> </p><p><span style="color: #000081">COSA ACCADE SE NEI VENTI GIORNI DALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA SI STIPULA</span></p><p><span style="color: #000081">ANCHE IL PRELIMINARE OPPURE IL ROGITO NOTARILE</span></p><p><span style="color: #000081">Non esiste nella richiamata risoluzione ministeriale una espressa previsione di tale casistica.</span></p><p><span style="color: #000081">Tuttavia dall’interpretazione logica e testuale di quanto riportato nella citata risoluzione, la</span></p><p><span style="color: #000081">risposta sembra essere proprio positiva nel senso che entrambi gli atti (proposta di</span></p><p><span style="color: #000081">acquisto accettata e successivo preliminare nei 20 giorni) vadano registrati in quanto</span></p><p><span style="color: #000081">l’Agenzia delle Entrate fa proprio un consolidato orientamento della Corte di Cassazione</span></p><p><span style="color: #000081">secondo il quale l’eventuale previsione, nella proposta di acquisto accettata, di un</span></p><p><span style="color: #000081">successivo preliminare da stipularsi avrebbe solo lo scopo di riprodurre in forma “più</span></p><p><span style="color: #000081">sicura” un contratto già concluso in precedenza (per l’appunto con l’accettazione della</span></p><p><span style="color: #000081">proposta di acquisto).</span></p><p> </p><p><span style="color: #000081">A cura del Dott. Eugenio Magno, Consulente Fiscale FIMAA Milano</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Fenix66, post: 264234, member: 29600"] Cito quanto qui riportato ma solo per coerenza : [COLOR=#000081]Registrazione della proposta d’acquisto accettata indipendentemente[/COLOR] [COLOR=#000081]dalla successiva stipula del contratto preliminare[/COLOR] [COLOR=#000081]Con la risoluzione n. 63/E del 25/02/2008, il Ministero delle Finanze ha finalmente[/COLOR] [COLOR=#000081]chiarito che la proposta di acquisto quando viene accettata (e cioè quando viene[/COLOR] [COLOR=#000081]notificato al proponente che la sua proposta è stata accettata dal venditore) diventa[/COLOR] [COLOR=#000081]atto da registrare (in termine fisso) a prescindere dal fatto che si proceda o meno[/COLOR] [COLOR=#000081]successivamente alla stipula del preliminare di compravendita.[/COLOR] [COLOR=#000081]Evidentemente dalla risoluzione in oggetto derivano alcune conseguenze per[/COLOR] [COLOR=#000081]l’attività dell’agente immobiliare: vediamole in sintesi.[/COLOR] [COLOR=#000081]COSA REGISTRARE E COSA NON REGISTRARE[/COLOR] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Century Gothic][COLOR=#000081]Vanno registrate solo le proposte di acquisto accettate: pertanto l’obbligo di registrazione[/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE] [COLOR=#000081]non si estende a quelle non accettate e non si estende (naturalmente) all’incarico di[/COLOR] [COLOR=#000081]intermediazione che l’agente riceve dal cliente in quanto essendo un mandato[/COLOR] [COLOR=#000081]professionale soggetto ad IVA non è da registrare (in termine fisso ma eventualmente solo[/COLOR] [COLOR=#000081]se necessario ad una delle parti sottoscrittrici del mandato in caso d’uso).[/COLOR] [COLOR=#000081]Parimenti non vanno registrate le proposte raccolte dall’agente immobiliare (e[/COLOR] [COLOR=#000081]naturalmente firmate dal proponente) e da questi indirizzate verso le potenziali[/COLOR] [COLOR=#000081]controparti (e dunque le proposte inviate al venditore e firmate dal proponente). La[/COLOR] [COLOR=#000081]legge di registro infatti non prevede l’obbligo della registrazione della proposta “non[/COLOR] [COLOR=#000081]accettata” e cioè quella inviata al venditore perché solo nel momento in cui al[/COLOR] [COLOR=#000081]proponente viene reso noto che la sua proposta è stata accettata dal venditore, il[/COLOR] [COLOR=#000081]“contratto” si è concluso e comincia a dispiegare i suoi effetti.[/COLOR] [COLOR=#000081]QUANDO REGISTRARE LA PROPOSTA D’ACQUISTO ACCETTATA[/COLOR] [COLOR=#000081]Il termine per la registrazione (termine fisso di giorni 20) comincia pertanto a decorrere dal[/COLOR] [COLOR=#000081]giorno di avvenuta comunicazione dell’accettazione della proposta (e cioè il giorno nel[/COLOR] [COLOR=#000081]quale il proponente viene a conoscenza che la sua proposta è stata accettata).[/COLOR] [COLOR=#000081]COSA ACCADE SE NEI VENTI GIORNI DALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA SI STIPULA[/COLOR] [COLOR=#000081]ANCHE IL PRELIMINARE OPPURE IL ROGITO NOTARILE[/COLOR] [COLOR=#000081]Non esiste nella richiamata risoluzione ministeriale una espressa previsione di tale casistica.[/COLOR] [COLOR=#000081]Tuttavia dall’interpretazione logica e testuale di quanto riportato nella citata risoluzione, la[/COLOR] [COLOR=#000081]risposta sembra essere proprio positiva nel senso che entrambi gli atti (proposta di[/COLOR] [COLOR=#000081]acquisto accettata e successivo preliminare nei 20 giorni) vadano registrati in quanto[/COLOR] [COLOR=#000081]l’Agenzia delle Entrate fa proprio un consolidato orientamento della Corte di Cassazione[/COLOR] [COLOR=#000081]secondo il quale l’eventuale previsione, nella proposta di acquisto accettata, di un[/COLOR] [COLOR=#000081]successivo preliminare da stipularsi avrebbe solo lo scopo di riprodurre in forma “più[/COLOR] [COLOR=#000081]sicura” un contratto già concluso in precedenza (per l’appunto con l’accettazione della[/COLOR] [COLOR=#000081]proposta di acquisto).[/COLOR] [COLOR=#000081]A cura del Dott. Eugenio Magno, Consulente Fiscale FIMAA Milano[/COLOR] [/QUOTE]
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