Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Vuoi un pergolato o una veranda? Non è necessario il permesso a costruire
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="alessandro vinci" data-source="post: 388069" data-attributes="member: 52314"><p><a href="http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=38f4c078618bac5b" target="_blank">http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=38f4c078618bac5b</a></p><p></p><p>ma questa cosa e' vera?</p><p>Niente permesso per costruire se si vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili. Lo ha detto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1777/2014 della Sesta Sezione .</p><p>Non è necessario chiedere al comune il permesso se si vuole realizzare – così hanno deciso i giudici – <em>«struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione»</em>.</p><p>Secondo la decisione del Consiglio di Stato, la tenda o il pergolato <em><strong>«non configura né un aumento del volume</strong> e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)»</em>.</p><p>Pertanto, come si legge nella sentenza, strutture di questo tipo sono qualificate <em>«alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo»</em>.</p><p>Insomma, la veranda non ancorata al pavimento non richiede nessun titolo abilitativo: anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alessandro vinci, post: 388069, member: 52314"] [url]http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=38f4c078618bac5b[/url] ma questa cosa e' vera? Niente permesso per costruire se si vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili. Lo ha detto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1777/2014 della Sesta Sezione . Non è necessario chiedere al comune il permesso se si vuole realizzare – così hanno deciso i giudici – [I]«struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione»[/I]. Secondo la decisione del Consiglio di Stato, la tenda o il pergolato [I][B]«non configura né un aumento del volume[/B] e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)»[/I]. Pertanto, come si legge nella sentenza, strutture di questo tipo sono qualificate [I]«alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo»[/I]. Insomma, la veranda non ancorata al pavimento non richiede nessun titolo abilitativo: anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Vuoi un pergolato o una veranda? Non è necessario il permesso a costruire
Alto