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<blockquote data-quote="leonard" data-source="post: 169339" data-attributes="member: 11300"><p>Gli agenti immobiliari sono "Visitati" ultimamente presso le rispettive</p><p>agenzie dagli ispettori dell’Enasarco, che come sapete è l’Ente di Assistenza</p><p>Agenti e Rappresentanti di Commercio.</p><p>Verrebbe subito da domandarsi cosa c’entri la visita degli ispettori di tale ente presso</p><p>le agenzie immobiliari, stante la diversità tra le due discipline ed attività.</p><p>La risposta è la seguente:</p><p>i funzionari dell’Enasarco procedono alla verifica del rapporto di lavoro che lega</p><p>l’agenzia immobiliare con i propri collaboratori, del pari di quello che avverrebbe nel</p><p>caso l’ispezione fosse disposta dai funzionari dell’INPS.</p><p>In quest’ultimo caso gli ispettori saranno attenti a valutare se vi sia un rapporto di</p><p>subordinazione non dichiarato e/o correttamente regolamentato, nel caso</p><p>dell’Enasarco invece gli ispettori dell’ente andranno a verificare se via sia un rapporto</p><p>di agenzia non compiutamente disciplinato.</p><p>I predetti ispettori procedono di regola alla richiesta di esibizione e consegna di copia</p><p>dei contratti che legano il titolare dell’agenzia con i propri collaboratori (auelevare il verbale nel quale contestano l’esistenza di un’attività di agenzia in quanto il</p><p>collaboratore avrebbe promosso “con stabilità e continuità” la conclusione di affari</p><p>per conto del preponente, in piena autonomia e senza vincoli di orari.</p><p>Da qui la qualifica della fattispecie come “contratto di agenzia” ed il conseguente</p><p>obbligo di versare i relativi contributi all’ente previdenziale sopra indicato (con tanto</p><p>di sanzione ed interessi per i 5 anni precedenti).</p><p>Il ragionamento seguito dagli ispettori, ed anche da alcuni giudici che sono stati</p><p>chiamati a giudicare sui conseguenti ricorsi degli agenti immobiliari, può così</p><p>riassumersi:</p><p>posto che il collaboratore, come attestato nel contratto di collaborazione con il</p><p>titolare dell’agenzia immobiliare e soprattutto nell’esame delle relative fatture, non</p><p>ha svolto attività di mediazione in quanto non ha messo in contatto due o più parti</p><p>per la conclusione di un affare, non avendo mai fatturato alle stesse, ma avendo</p><p>invece lavorato esclusivamente nell’interesse del titolare dell’agenzia immobiliare al</p><p>fine di agevolarne la conclusione di affari, si deve ritenere che l’attività svolta dal collaboratore stesso non possa essere ritenuta un’attività di mediazione, bensì</p><p>un’attività di agenzia, da cui consegue l’obbligo di versamento dei contributi</p><p>previdenziali da parte del preponente (ed anche del collaboratore).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="leonard, post: 169339, member: 11300"] Gli agenti immobiliari sono "Visitati" ultimamente presso le rispettive agenzie dagli ispettori dell’Enasarco, che come sapete è l’Ente di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio. Verrebbe subito da domandarsi cosa c’entri la visita degli ispettori di tale ente presso le agenzie immobiliari, stante la diversità tra le due discipline ed attività. La risposta è la seguente: i funzionari dell’Enasarco procedono alla verifica del rapporto di lavoro che lega l’agenzia immobiliare con i propri collaboratori, del pari di quello che avverrebbe nel caso l’ispezione fosse disposta dai funzionari dell’INPS. In quest’ultimo caso gli ispettori saranno attenti a valutare se vi sia un rapporto di subordinazione non dichiarato e/o correttamente regolamentato, nel caso dell’Enasarco invece gli ispettori dell’ente andranno a verificare se via sia un rapporto di agenzia non compiutamente disciplinato. I predetti ispettori procedono di regola alla richiesta di esibizione e consegna di copia dei contratti che legano il titolare dell’agenzia con i propri collaboratori (auelevare il verbale nel quale contestano l’esistenza di un’attività di agenzia in quanto il collaboratore avrebbe promosso “con stabilità e continuità” la conclusione di affari per conto del preponente, in piena autonomia e senza vincoli di orari. Da qui la qualifica della fattispecie come “contratto di agenzia” ed il conseguente obbligo di versare i relativi contributi all’ente previdenziale sopra indicato (con tanto di sanzione ed interessi per i 5 anni precedenti). Il ragionamento seguito dagli ispettori, ed anche da alcuni giudici che sono stati chiamati a giudicare sui conseguenti ricorsi degli agenti immobiliari, può così riassumersi: posto che il collaboratore, come attestato nel contratto di collaborazione con il titolare dell’agenzia immobiliare e soprattutto nell’esame delle relative fatture, non ha svolto attività di mediazione in quanto non ha messo in contatto due o più parti per la conclusione di un affare, non avendo mai fatturato alle stesse, ma avendo invece lavorato esclusivamente nell’interesse del titolare dell’agenzia immobiliare al fine di agevolarne la conclusione di affari, si deve ritenere che l’attività svolta dal collaboratore stesso non possa essere ritenuta un’attività di mediazione, bensì un’attività di agenzia, da cui consegue l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali da parte del preponente (ed anche del collaboratore). [/QUOTE]
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