E' comunque assurdo (ma cosa c'è di non assurdo nel nostro amato paese...) che una legge nazionale di questa portata, che addirittura includerà delle sanzioni, sia poi sottoposta agli umori delle Regioni...
Quindi (ma è una mia idea...) probabilmente da gennaio dovrebbe unificarsi per tutti
O no ????
Ho letto il decreto e non parla di obblighi "PUBBLICITARI" ma di Impianti Fotovoltaici o altra innovazioni in
materia di energie rinnovabili
Poche regioni hanno aderito all'obbligo della certificazione e solo 2 prevedono sanzioni amministrative
Vi riporto quanto sono riuscita a reperire:
L'obbligo di allegare l'Attestato di Certificazione Energetica ai contratti di compravendita e di consegnare l’attestato per le locazioni continua tuttavia a sussistere in quelle regioni che lo hanno imposto con proprie leggi
Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana
In
Emilia Romagna l'obbligo di consegna della certificazione in caso di locazione decorre dal 1° luglio 2010, ma non sono previste sanzioni; lo prevede, in riferimento all'art. 25 della Legge regionale 26/2004, l'art.5.2, lett. c) della Delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008:
Analogamente per la
Liguria: l'obbligo è in vigore fin dall'8 maggio 2009, ma non sono più previste sanzioni.
In
Piemonte l'obbligo di consegna della certificazione per i contratti di locazione è in vigore fin dallo scorso 1° ottobre 2009 (art. 5, comma 3, Legge regionale 13/2007) ed è prevista, per la sua violazione, una sanzione amministrativa da
euro 500,00 a euro 5.000,00 "graduata sulla base della superficie utile dell'edificio" (art. 20, comma 13, Legge regionale 13/2007).
In
Lombardia (art. 25 comma 4 ter della Legge regionale 24/2006 e s.m.i. – L.10/2009) l'obbligo di consegnare al conduttore l'attestato di certificazione energetica, per tutte le unità immobiliari anche per quelle che non fossero già in precedenza dotate dell'attestato (per le quali era già obbligatorio) scatta invece dal 1° luglio 2010.
La violazione dell'obbligo è sanzionata in via amministrativa:
"Il locatore che, a decorrere dall'1 luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da
€ 2.500 a € 10.000" (art. 27 comma 17 sexies della Legge regionale 24/2006, come modificata dalla Legge regionale 29.6.2009 n.10)
L'art. 23 bis della Legge regionale 39/2005 della
Toscana, entrata in vigore il 18 marzo 2010, prevede che, fatti salvi i casi di esclusione già previsti dalla normativa nazionale, gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica siano richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o nel contratto di locazione. Se l'unità immobiliare non viene dotata dell'attestato e quindi nei relativi contratti non se ne menzionano gli estremi "si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal regolamento di cui all'art. 23 sexies" (comma 5 dell'art. 23 bis).
Tutte le altre regioni pur osservando quanto la CE richiede si avvalgono di deroghe e/o scadenze pre determinate:
31 Dicembre 2015 _ es. Locazioni