eridesio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Leggendo l' ultima circolare l' AdE sembra escludere tutti gli interventi (detraibili al 50%) che non siano riconducibili almeno ad una manutenzione straordinaria. Il DPR 380 riporta: b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Un impianto d' allarme, e non una semplice inferriata o catenaccio, credo possa essere annoverato tra le tipologie di intervento del sopracitato punto b).
La parola ai più esperti.
Grazie
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Leggendo l' ultima circolare l' AdE sembra escludere tutti gli interventi (detraibili al 50%) che non siano riconducibili almeno ad una manutenzione straordinaria. Il DPR 380 riporta: b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Un impianto d' allarme, e non una semplice inferriata o catenaccio, credo possa essere annoverato tra le tipologie di intervento del sopracitato punto b).
La parola ai più esperti.
Grazie
Dovresti citare o indicare il punto nella circolare da cui desumi cio'.
 

eridesio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Dovresti citare o indicare il punto nella circolare da cui desumi cio'.
Premetto che non ho nessuna competenza fiscale-tributaria ne tecnica-edilizia.
Sono un contribuente che, in virtù di una spesa già sostenuta, installazione impianto d' allarme, è disposto ad anticipare delle spese previste nel 2014/15 con l' obiettivo di godere di agevolazioni fiscali.
Fino al 18 settembre non avevo dubbi sulla possibilità di agganciare il bonus arredi alla spesa detraibile già sostenuta. La già citata Circolare 29/E dell' AdE sembra avvalorare la mia certezza fino a pag.17 quando riassume gli interventi edilizi presupposto per la fruizione del bonus arredi, escludendo di fatto tutta la manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari.
Ora le mie domande sono due:
-l' installazione di un impianto di allarme è un intervento di manutenzione straordinaria? (Dunque ok bonus arredi senza indugi).
-l' installazione di un impianto di allarme è un intervento di manutenzione ordinaria ma e' agganciabile comunque il bonus arredi perchè detta spesa gode della detrazione 50%?
Ringrazio.
 

undertherain

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ora le mie domande sono due:
-l' installazione di un impianto di allarme è un intervento di manutenzione straordinaria? (Dunque ok bonus arredi senza indugi).
-l' installazione di un impianto di allarme è un intervento di manutenzione ordinaria ma e' agganciabile comunque il bonus arredi perchè detta spesa gode della detrazione 50%?
Mi accodo!
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Premetto che non ho nessuna competenza fiscale-tributaria ne tecnica-edilizia.

Sono un contribuente che, in virtù di una spesa già sostenuta, installazione impianto d' allarme, è disposto ad anticipare delle spese previste nel 2014/15 con l' obiettivo di godere di agevolazioni fiscali.

Fino al 18 settembre non avevo dubbi sulla possibilità di agganciare il bonus arredi alla spesa detraibile già sostenuta. La già citata Circolare 29/E dell' AdE sembra avvalorare la mia certezza fino a pag.17 quando riassume gli interventi edilizi presupposto per la fruizione del bonus arredi, escludendo di fatto tutta la manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari.

Ora le mie domande sono due:

-l' installazione di un impianto di allarme è un intervento di manutenzione straordinaria? (Dunque ok bonus arredi senza indugi).

-l' installazione di un impianto di allarme è un intervento di manutenzione ordinaria ma e' agganciabile comunque il bonus arredi perchè detta spesa gode della detrazione 50%?

Ringrazio.

Bisogna partire dall'articolo 16-bis comma 1:

Art.16 bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Al punto 3.2 per come la vedo io semplicemente vanno ad analizzare nel dettaglio le detrazioni qualora siano collegate ad intervendi edilizi che e' un caso specifico della lista comma 1 articolo 16-bis ovvero le lettere a) b) e c) ma non escludono le altre lettere della lista.

Infatti al punto 3.1 parlano espressamente di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui gli interventi edilizi costituiscono un sottinsieme (vedi lista 16-bis).

Quindi per quel che mi riguarda l'installazione di un impianto dall'allarme non e' agganciabile in quanto intervento di manutenzione ordinaria ma in quanto intervento ricadente nel punto f) dell'articolo 16-bis comma 1ovvero relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

Bisona poi tener conto che quasi sicuramente questo per lo stato e' un intervento a costo zero anzi probabilmente vantaggioso.
Hanno da subito un maggior gettito di IVA e imposte derivante dalle maggiori vendite ie per cui non ci sara' evasione e tornano indietro il denaro nell'arco di dieci anni sotto forma di detrazioni.
Dal punto di vista del pareggio di bilancio e' una manna :)
 

undertherain

Membro Attivo
Privato Cittadino
AZZ... leggete quì: http://goo.gl/ujOmyy
"(*) purtroppo restano escluse le altre tipologie d'intervento non compreso nell'elenco sopra citato; ad esempio l'installazione dell'antifurto o di una porta blindata.".
E non mi pare che l'associazione Federlegno sia da non considerare...
Domanda: se realizzo due muri in cartongesso in cucina (con relativa CIA), sono manutenzione straordinaria od ordinaria?
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
AZZ... leggete quì: http://goo.gl/ujOmyy
"(*) purtroppo restano escluse le altre tipologie d'intervento non compreso nell'elenco sopra citato; ad esempio l'installazione dell'antifurto o di una porta blindata.".
E non mi pare che l'associazione Federlegno sia da non considerare...
Domanda: se realizzo due muri in cartongesso in cucina (con relativa CIA), sono manutenzione straordinaria od ordinaria?
Secondo me e' un'intepretazione della circolare sbagliata.
 

undertherain

Membro Attivo
Privato Cittadino
SEcondo me e' un'intepretazioe della circolare sbagliata che hanno fatto.

Bisogna partire dall'articolo 16-bis comma 1:
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

Ok, ma nell'ultima circolare, del 18/08/2013, la CIRCOLARE N. 29/E, non trovo il discorso degli atti illeciti...
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Ok, ma nell'ultima circolare, del 18/08/2013, la CIRCOLARE N. 29/E, non trovo il discorso degli atti illeciti...
.... Certo che non li trovi ma fanno parte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al punto 3.1. Torno a ripetere a mio modo di vedere il punto 3.2 entra solo nel merito degli interventi edilizi chiarificando alcuni aspetti ma non esclude gli altri interventi della lista sorpatutto perche' una circolare non puo' escluderli visto che non ha forza di legge.
 

undertherain

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ho capito.
Quindi vale la vecchia circolare + questa nuova che integra?
Certo che farla capire al mobiliere è dura se non c'è scritto in modo semplice...
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto