pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Volendo mettere il beneficio del dubbio nei confronti dell'agente chiamato in causa, che effettivamente a una prima analisi avrebbe detto una cosa non proprio corretta, l'unico caso che mi viene in mente è che la costruzione sia FINITA, quindi se l'acquirente vuole la fideiussione effettivamente il costruttore non avrebbe più l'obbligo.

Sulla decennale postuma invece ha detto semplicemente una cosa sbagliata: la deve produrre il costruttore.

Se ha sbagliato, chiederà scusa, il fatto che sia un fondatore non lo eleva a esperto infallibile ;) ne ha obblighi prestazionali... si sbaglia tutti.

Ebbene avete capito: sono stato io (non sono un agente immobiliare ma sono uno degli affondatori di questo sito, con le cassate che ci metto :D )
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ho sempre dato per scontato che il costo della fidejussione e della polizza postuma decennale fosse a carico del costruttore e ho anche criticato un costruttore della mia zona che ne richiede il costo agli acquirenti, ma questa discussione mi ha portato ad andare a rileggermi attentamente la legge e ho scaricato da Internet questo documento del Notariato, letto parola per parola

http://www.notariato.it/export/site...o/allegati-chi-siamo/guida_in_costruzione.pdf


Sapete che si parla sempre di "rilascio" e di "consegna" senza l'aggiunta della frase "a sue spese" ?

Questo mi ha fatto venire dei dubbi...

C'è qualcuno che è a conoscenza di cause in cui si sia discusso questo argomento, con chiarimenti in merito ???
Sono molto curiosa...
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Ho sempre dato per scontato che il costo della fidejussione e della polizza postuma decennale fosse a carico del costruttore e ho anche criticato un costruttore della mia zona che ne richiede il costo agli acquirenti, ma questa discussione mi ha portato ad andare a rileggermi attentamente la legge e ho scaricato da Internet questo documento del Notariato, letto parola per parola

http://www.notariato.it/export/site...o/allegati-chi-siamo/guida_in_costruzione.pdf


Sapete che si parla sempre di "rilascio" e di "consegna" senza l'aggiunta della frase "a sue spese" ?

Questo mi ha fatto venire dei dubbi...

C'è qualcuno che è a conoscenza di cause in cui si sia discusso questo argomento, con chiarimenti in merito ???
Sono molto curiosa...
Beh, allora non si spiegherebbe come mai lo stesso testo decreta poco dopo che in mancanza della stessa, é potere della sola parte acquirente rivendicare la nullità del contratto... ;)
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Nel senso che, in mancanza del pagamento da parte dell'acquirente, anche il costruttore potrebbe rivendicare l'inadempienza dello stesso ???

Si, non ci avevo pensato, però in effetti è strano che abbiano scritto " a sua cura" e non abbiano aggiunto "a sue spese", no ?
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Nel senso che, in mancanza del pagamento da parte dell'acquirente, anche il costruttore potrebbe rivendicare l'inadempienza dello stesso ???

Si, non ci avevo pensato, però in effetti è strano che abbiano scritto " a sua cura" e non abbiano aggiunto "a sue spese", no ?
No, nel senso che se fosse un obbligo condiviso sarebbe come dici, invece é solo l'acquirente a avere quel potere
 

Mcmark

Nuovo Iscritto
Professionista
Beh, a dire il vero sul documento citato da Bagudi, quello del Notariato, c'è scritto: "nell'obbligo posto "a carico" del costruttore di consegnare all'acquirente una fideiussione". Come è noto giuridicamente, "a carico di" significa "a spese di".
Esiste, poi, una sentenza recente della Cassazione ( 24 febbraio -10 marzo 2011 n°5749) che pur argomentando sulla non necessità di prestare la fideiussione qualora non sia stato richiesto il permesso di costruire, nelle ultime righe del paragrafo 2.4, dice chiaramente:
"...costruttore, per l'altro, offre a quest'ultimo un facile strumento di elusione per sottrarsi agli oneri, anche economici, che vengono posti a suo carico dal decreto delegato (legge del 20 giugno 2005, n.122), potendo questi essere indotto a preferire la stipulazione del preliminare prima di richiedere il provvedimento abilitativo, così evitando di dover offrire la fideiussione e l'assicurazione fideiussoria".
Credo che questa sentenza della Cassazione chiarisca, una volta per tutte, a chi spettino gli oneri economici inerenti il rilascio della suddetta fideiussione.
 

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