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Agenti d'Affari in Mediazione (CCIAA di Macerata) 23.03.2013

Avviso:

Dal 12 maggio 2012 è in vigore il decreto attuativo dell'art. 80 del decreto legislativo 59/10 che disciplina le nuove modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche amministrative (r.e.a.) dei soggetti che esercitano l'attività di agente di affari in mediazione e dei soggetti iscritti nel soppresso ruolo.
Chi sono:

L'agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, nei seguenti settori:
· immobiliare (sono agenti immobiliari coloro che svolgono l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili e aziende);
· con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare (sono agenti con mandato a titolo oneroso coloro che svolgono l'attività di mediazione nel settore immobiliare per conto e su incarico di una sola parte, dalla quale possono esclusivamente pretendere il compenso).
Avvertenza: il mandato a titolo oneroso riguarda solo l'agente di affari in mediazione che esercita l'attività nel settore immobiliare. Si tratta di un aspetto particolare della stessa attività, non può costituire attività secondaria rispetto a quella di mediazione immobiliare perché il titolo oneroso è una modalità di esercizio della stessa.
· merceologico (sono agenti merceologici coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari concernenti merci, derrate, bestiame);
· servizi vari (sono agenti in servizi vari coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a specifici servizi).
Dall' 8 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di commercio, lasciando inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39.
L'ufficio del registro delle imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma d'impresa, oppure nel repertorio economico amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività.
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso ruolo.
Requisiti per l'esercizio dell'attività



Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di mediazione in forma chiara ed esplicita.
I requisiti devono essere posseduti da:
· titolare di impresa individuale;
· tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati);
· procuratori;
· eventuali preposti;
· tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l'attività di mediazione per conto dell'impresa.
I legali rappresentanti o i titolari delle imprese che esercitano l'attività affiliate ad una casa madre in franchising, devono essere in possesso dei requisiti.

Requisiti di onorabilità:
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,
· non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo);
· non essere interdetto o inabilitato, fallito;
· non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni.Sono ostative anche le sentenze emesse a seguito di patteggiamento.

Requisiti professionali:
· aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure il diploma di qualifica triennale rilasciato da istituti professionali oppure il diploma di laurea ed aver superato apposito esame presso la Camera di commercio a cui sono ammessi coloro che hanno frequentato un apposito corso di formazione specifico per il/i settore/i richiesto/i istituito o riconosciuto dalla Regione;
Per informazioni sulle materie d'esame e sulle modalità di prenotazione e iscrizione è possibile visitare la pagina Esami mediatori

oppure
· solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo, titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;

oppure
· essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione (sono escluse le posizioni già cancellate). Attenzione: requisito valido fino al12 maggio 2016;
oppure
· essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a.
Requisiti di incompatibilità:
non esercitare qualunque altra attività, in qualità di lavoratore sia dipendente che indipendente, ad eccezione:
· dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto;
· dei dipendenti "preposti" di impresa di mediazione;
· dell'attività di mediatore assicurativo, creditizio e di altre attività di mediazione disciplinate da leggi speciali diverse dalla legge 39/89.
· dell'attività di perito in “stima e valutazione di immobili”, iscritto al ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, nella suddetta sub-categoria;
· dell'attività di amministratore di condominio.
Requisito di copertura assicurativa:
per l'esercizio dell'attività di mediazione è necessario stipulare, a tutela dei clienti, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per conto dell'impresa.
L'ammontare minimo della polizza assicurativa deve essere pari a:
· Euro 260.000,00 per le ditte individuali;
· Euro 520.000,00 per le società di persone;
· Euro 1.550.000,00 per le società di capitali.
La data di stipula della polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività.
La polizza deve essere intestata all'impresa che esercita l'attività di mediazione, deve essere sottoscritta dalle parti e deve essere presentata telematicamente all'ufficio del registro delle imprese.
La polizza professionale è legata all'esercizio dell'attività, pertanto se l'attività di mediazione è svolta in più settori, l'impresa deve assicurare in un'unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse, oppure stipulare più polizze distinte.

ESTRATTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA - IN DATA 15 MARZO 2013

Agenti d'Affari in Mediazione

Abstract

Indicazioni operative per l'esercizio dell'attività di Agente d'affari in mediazione (L. 39/1989)
Oggetto

E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.).
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno), in particolare gli articoli 25,73,80,85, è stato soppresso il Ruolo degli agenti d'affari in mediazione e sono state ridefinite le procedure.
A decorrere dal 12 maggio 2012 sono operativi i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 che disciplinano le nuove modalità d'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli ed Elenchi.
Rimangono invariati i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di cui alla Legge 39/89 e sono confermate anche le sezioni in base alle quali sono classificate le attività di mediazione (art. 3 del DM 452/1990):
· agenti immobiliari
· agenti merceologici
· agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili ed aziende
· agenti in servizi vari
L'esercizio dell'attività di mediazione, svolta individualmente o in forma collettiva, è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge n. 39/1989 e dal Decreto 26 ottobre 2011.
La SCIA va presentata con procedura telematica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove si intende iniziare l'attività contestualmente alla Comunicazione Unica.
La data di inizio attività deve essere contestuale alla presentazione della SCIA.
Verifica requisitiL'Ufficio ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive contenute nella SCIA e, cosi come previsto dall'art. 19 comma 3 della L. 241/90, in caso di verificata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione di attività fatto salvo, se possibile, la possibilità di conformare la stessa entro il termine fissato dall'Ufficio.
RequisitiI requisiti devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi altro titolo per conto dell'impresa.
Generali
· maggiore età;
· cittadinanza italiana o della Comunità Europea ovvero stato di cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno;
· aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Morali
non essere stato sottoposto a misure antimafia, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato per reati di cui all'art. 2 legge n.39/89
Requisiti tecnico-professionaliaver frequentato uno specifico corso di formazione e successivamente avere superato l'esame presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;
Polizza assicurativaL'art. 3 comma 5-bis della legge 39/1989 stabilisce che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Si fa presente che dovranno essere assicurati, in un'unica polizza, ma separatamente, i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse contemplate nei quattro settori, ovvero stipulare più polizze distinte.
La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgano a qualsiasi titolo attività di mediazione.
Copia del contratto di assicurazione professionale deve essere allegata alla pratica.
Incompatibilità
L'esercizio dell'attività di mediazione di cui alla legge 39/89 è incompatibile:
· con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione;
· con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, esclusa la mediazione comunque esercitata;
· è preclusa inoltre a coloro che sono qualificati agenti e rappresentanti di commercio.

Moduli e formulari
Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, deve preventivamente depositarne copia all'ufficio registro delle imprese con procedura telematica.
Il deposito in formato cartaceo dei moduli e dei formulari è consentito fino alla data del 10 agosto 2012.
Disposizioni transitorie
Si riportano in sintesi alcune novità introdotte dai decreti attuativi (per approfondimenti si invita a consultare i singoli decreti, la Circolare Ministeriale n. 3648/c e la guida regionale).
Istituzione di apposita sezione REA dove possono richiedere l'iscrizione i soggetti che cessano l'attività.
Norme transitorie per le imprese già attive e per le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli che non svolgono attività con obbligo di procedere all'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea secondo le modalità descritte nei decreti entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti (entro il 12 maggio 2013).
Verifica dinamica, con periodicità quadriennale o quinquennale, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
Modalità operativa

Strumenti
Dal 14 maggio l'applicativo STARWEB è stato aggiornato ed integrato con la nuova modulistica ministeriale per la predisposizione della SCIA nel nuovo formato XML firmato digitalmente per l'acquisizione e trasmissione integrata dei moduli, dei dati e di eventuale altra documentazione secondo una forma standardizzata e per l'scrizione nell'apposita sezione del REA di persone fisiche non esercitanti attività d'impresa.
Per queste tipologie di pratiche è possibile utilizzare software di altri produttori che abbiano implementato le specifiche tecniche per questi servizi.
Informazioni dettagliate sulla modulistica e sugli adempimenti sono contenute nella “Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione” redatta dalle Camere di commercio della regione Emilia-Romagna disponibile negli allegati.
Disponibile, nella sezione allegati, specifica guida alla compilazione redatta da Infocamere.
Costi
· Imposta di bollo e diritti di segreteria come da Tabelle Ministeriali vigenti e Guida operativa
· Tasse di Concessione Governative di Euro 168,00.
Normativa

· Codice Civile: art.1754 e seg.
· Legge 3 febbraio 1989, n.39
· Legge 5 marzo 2001, n.57
· D.M. 21 febbraio 1990, n.300
· D.M. 21 dicembre 1990, n.452
· D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
· Decreto MiSE del 26/10/2011
Contatti

Registro Imprese, Albo Artigiani e attività regolate
Call Center 059 208399
Fax 059 208354
 

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