Frenz

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Per gli ultimi 6 contratti ho usato RLI WEB ma nel caso in cui la versione web non funzionasse vorrei avere una seconda strada. Attualmente uso entratel solo per aprire le ricevute.
 

stephy

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Vi aggiorno su ciò che riguarda il garante presente sul contratto quando il locatore ha optato per la cedolare.
Ho risolto il problema parlando con l'ASPPI (associazione proprietari che, fra le altre cose, gestisce i contratti di tutti coloro che vi si rivolgono e che solitamente affittano i loro immobili senza agenzia).
I 200 euro non vanno pagati e quando si deve scegliere il tipo di garanzia bisogna mettere il codice 1 cioè "fideiussione prestata da terzi". Questa è l'indicazione che ha dato loro l'Ade. In questo modo, nel riepilogo, non appaiono i 200 euro.
Ho registrato ed è andato tutto bene.
 

CheCasa!

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Agente Immobiliare
Info per tardiva registrazione contratto locazione cedolare secca tramite RLI.
Le sanzioni possono essere versate per via telematica (con accredito sul conto) o bisogna compilare f24 e portarne copia a mano?
Grazie mille
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Suppongo che la procedura stessa, indicando una data di stipula anteriore ai 30 gg, ti proporrà le sanzioni, e l'importo dovuto. Per verifica proporrei la procedura RLI off-line da scaricare e vedere che risposta da.

Hai per caso avuto un riscontro diverso?
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Non ho ancora provato ma non volevo fare casini!
Perchè non vuoi condividere con noi questa bellissima discesa all'ADE:p:p:p[DOUBLEPOST=1407167356,1407167131][/DOUBLEPOST]
Info per tardiva registrazione contratto locazione cedolare secca tramite RLI.
Le sanzioni possono essere versate per via telematica (con accredito sul conto) o bisogna compilare f24 e portarne copia a mano?
Grazie mille
Ti consiglio di sentire l'Ufficio delle Entrate competente per il tuo contratto, con RLI in versione Off Line quando vi è il riepilogo si possono inserire sanzioni e interessi, (in fase di registrazione, non dopo) ma il dubbio che mi viene è quale sia l'importo, ( che non viene calcolato in automatico dal programma) ci sono vari studi di pensiero.....
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
1°- Avevo inteso che il caso tratta una registrazione tardiva, con opzione della cedolare secca. Quindi non capisco cosa intendi con: "in fase di registrazione, non dopo"
Che la sanzione non venga calcolata in automatico non lo sapevo. Grazie Irene.
Ma quanto all'importo dovuto, ritengo ci si debba attenere a quanto stabilito nella circolare 26 del 01/06/11 che al paragrafo 9.1 così recita:

Con riferimento all’omissione dell’obbligo di registrazione si precisa che, anche a seguito dell’introduzione del nuovo regime di tassazione dellacedolare secca, trova applicazione una sanzione amministrativa commisurata all’imposta di registro dovuta sul contratto. A seguito della contestazione da parte dell’ufficio, i soggetti tenuti alla registrazione del contratto sono, quindi, obbligati al versamento dell’imposta di registro dovuta, al pagamento della sanzione dal 120% al 240% dell’imposta, nonché al pagamento degli interessi.

In caso di tardività nella richiesta di registrazione, trova applicazione l’articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472. Com’è noto, tale disposizione, con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi compreso quello di registro, l’operatività del ravvedimento operoso che consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originalmente previsti, ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate, con una riduzione della sanzione (cfr.circolare del Ministero delle finanze n. 192 del 23 luglio 1998).

Pertanto, nel caso in cui la registrazione del contratto di locazione sia stata eseguita oltre i termini di registrazione (che coincide con il termine di 30 giorni previsto per il pagamento dell’imposta di registro, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del TUR - cfr. circolare del 16 novembre 2000, n. 207, par. 2.2.9), il contribuente che intende beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso ricorrendone le condizioni ivi richiamate, è tenuto al versamento dell’imposta, delle sanzioni ridotte oltre che degli interessi.

Al riguardo appare, tuttavia, opportuno fornire alcuni chiarimenti per i casi in cui il locatore, in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, eserciti l’opzione per il regime della cedolare secca.

Per effetto di tale opzione, infatti, il locatore è tenuto al versamento della cedolare secca che, com’è noto, sostituisce, tra l’altro, per il periodo di durata dell’opzione l’imposta di registro dovuta sul canone di locazione.

Si ritiene, quindi, che, analogamente a quanto avviene nei casi in cui l’opzione sia esercitata in sede di registrazione nei termini del contratto di locazione, anche in caso di registrazione tardiva, a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell’imposta di registro.

Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca.

Anche in tal caso, i soggetti obbligati alla registrazione possono beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 al sussistere delle condizioni ivi previste.
 

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