fabbres

Nuovo Iscritto
Sono proprietario di un terrazzo di copertura e dell'appartamento sottostante,desidero sapere se debbo pagare ,come propr del terrazzo,il terzo anche x i danni da umido dell'appartamento sottostante ( mio) o solo un terzo del rifacimento terrazzo?:shock::shock:

Grazie a tutti:applauso:
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Se il terrazzo è tuo...sei tenuto a garantire la tranquillità di coloro che vivono sotto...pertanto le opere di ripristino delle perdite sono a carico tuo...ma se siete in una palazzina con amministratore dovreste avere una polizza ... questa ripaga chi ha subito il danno...
 

fabbres

Nuovo Iscritto
Grazie!!

E' un palazzo di 6 piani e la terrazza funge da copertura,mi hanno detto che debbo pagare un terzo x le spese di rifacimento manto,ma mi chiedevo se debbop pagare anche un terzo delle spese x danni app sottostante'


Ps e' vecchia di 35 anni sono danni da umido cusato dalle pioggie
 

DinaC

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il lastrico solare può essere destinato all’uso comune oppure all’uso esclusivo e per quest’ultimo caso l’art. 1126 cod. civ. prevede che, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per 1/3 alla spesa per le riparazioni e le ricostruzioni del lastrico stesso, mentre gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Per i danni, concordo nel ritenere che avrete una polizza che li coprirà. E' necessario informarsi presso l'amministratore.
 

paolofagioli

Membro Ordinario
Professionista
io mi stavo riferendo alla seguente sentenza : ipotizzando che il caso tuo sia similare inoltre leggendo attendamente art. 1126 parla di riparazioni o ricostruzione? che indicano interventi più grave.

Si consideri inoltre il caso (non infrequente) in cui la mancata manutenzione del piano di calpestio abbia cagionato danni al locale sottostante. Poichè la manutenzione del piano calpestabile compete al proprietario del piano superiore (nella fattispecie i condomini), a suo esclusivo carico saranno anche i danni cagionati al locale sottostante dalla non effettuazione delle opere necessarie. In tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati (cfr Cassazione Civile, sez. II, 12 aprile 1999, n. 3568)
 

fabbres

Nuovo Iscritto
A me risulta che la manutenzione della terrazza di copertura spetti a tutti i condomini tranne che il proprietario della terrazza abbia vietato la manutenzione
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
anche gli esperti dovrebbero leggere bene, prima di rispondere
:shock::shock::shock::shock:...e su quale base questa affermazione....:shock::shock::shock::shock:

Il lastrico solare può essere destinato all’uso comune oppure all’uso esclusivo e per quest’ultimo caso l’art. 1126 cod. civ. prevede che, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per 1/3 alla spesa per le riparazioni e le ricostruzioni del lastrico stesso, mentre gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Per i danni, concordo nel ritenere che avrete una polizza che li coprirà. E' necessario informarsi presso l'amministratore.
DinaC ti ha detto bene... la ripsrtizione delle spese straordinarie avvinene con determinati parametri...

Si consideri inoltre il caso (non infrequente) in cui la mancata manutenzione del piano di calpestio abbia cagionato danni al locale sottostante. Poichè la manutenzione del piano calpestabile compete al proprietario del piano superiore (nella fattispecie i condomini), a suo esclusivo carico saranno anche i danni cagionati al locale sottostante dalla non effettuazione delle opere necessarie. In tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati (cfr Cassazione Civile, sez. II, 12 aprile 1999, n. 3568)
Per questo motivo ho citato che solitamente nei condomini (in particolare in presenza di un amministratore) si mette in gioco l'assicurazione...
A me risulta che la manutenzione della terrazza di copertura spetti a tutti i condomini tranne che il proprietario della terrazza abbia vietato la manutenzione
Il piano di copertura è utilizzato in forma esclusiva da te, pertanto in base all'art. 1587 del c.c., chi ha in consegna un bene che può interessare anche terzi, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato...
 

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