• Creatore Discussione Utente Cancellato 33380
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U

Utente Cancellato 33380

Ospite
Buongiorno a tutti,
avendo aderito alla Cedolare secca solo per il mio 50% della proprietà, vorrei sapere se
l'altro proprietario del 50% dovrà versare, a scadenza, il rinnovo della tassa di registro considerando
il2% sul Canone intero o solo sulla sua metà? :domanda:
Grazie.
 

jacopoge

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Circolare 26/E del 2011 dell AdE:
i proprietari che non optano per il regime di cedolare secca saranno coobligati, in solido coi conduttori, per il pagamento dell'imposta di registro sulla quota di canone a loro spettante.
La rinuncia all'adeguamento del canone conseguente alla scelta anche di uno solo dei proprietari riguarderà l'intero canone.
I bolli sui contratti saranno dovuti per intero (14,62€ per ogni 4 facciate o 100 righe)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,
avendo aderito alla Cedolare secca solo per il mio 50% della proprietà, vorrei sapere se
l'altro proprietario del 50% dovrà versare, a scadenza, il rinnovo della tassa di registro considerando
il2% sul Canone intero o solo sulla sua metà? :domanda:
Grazie.

E' l'articolo 5 del Provvedimento del 7 aprile 2011 dell'Ade a occuparsi della fattispecie in questione ( punti 5.1 e 5.2). Tale disposizione stabilisce che:

1) qualora vi siano uno o più locatori, l'opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata.

2) i locatori che non esercitano l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, sono tenuti al versamento dell'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.

Sulla questione poi - con riferimento alla comproprietà - è intervenuto, in termini del tutto diversi, il direttore dell'Agenzia delle Entrate - con la circolare n°26/E del 1° giugno 2011, : "Si precisa che per gli immobili posseduti in comproprietà, l'opzione esercitata da parte di un solo locatore, comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone a qualsiasi titolo, anche da parte dei comproprietari che non hanno optato per il regime della cedolare secca. Tenuto conto che il canone è pattuito contrattualmente in maniera unitaria , non appare, infatti, possibile differenziarne l'ammontare in ragione delle quote di possesso di ciascun comproprietario." Ergo: i comproprietari che optano per il regime ordinario devono essere obbligati a rinunciare, per la loro quota, all'aggiornamento del canone.

Impostazione - a giudizio della scrivente - veramente aberrante. :disappunto:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non la trovo così folle nei tanti cervellonismi dell' AdE.

Condivido nel merito, il guaio è che siamo la patria del diritto romano, e quindi anche pennylove ha le sue ragioni nell'obiettare che la precisazione del direttore ADE non ha alcun fondamento legato al decreto e provvedimento relativo, quindi per certi aspetti senza fondamento. Salvo il fatto che il decreto lasciava ad un provvedimento del l'ADE la definizione dei dettagli.
 
U

Utente Cancellato 33380

Ospite
Grazie a tutti ,volevo però sapere se è permesso richiedere al conduttore la metà di quanto pagato anche
per per gli anni successivi cioè al rinnovo annuale(112T) e non solo per l'Imposta di registro (115T)
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Quando uno dei comproprietari seglie la tassazione ordinaria (no cedolare) deve continuare, congiuntamente con il conduttore, a versare le imposte di registro, comprese le annualità successive (112T) e le proroghe (114T ?) : metà a carico del proprietario, metà a carico dell'inquilino, calcolate sulla base della quota di canone percepita dal comproprietario che non applica la cedolare secca.

Invece la risoluzione anticipata viene pagata dal solo soggetto che risolve anticipatamente il contratto

Solo la cessione resta comunque a pagamento anche se si opta per la cedolare.
 

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