topcasa

Membro Storico
Non so se il contratto a cui fai riferimento è relativo ad un locale ad uso abitativo oppure commerciale; ci sono infatti alcune differenze ma le linee da seguire sono:

assoggettamento all’Istat:
c’è una sentenza della Corte di cassazione che ha stabilito che tranne che per gli immobili abitativi l’aggiornamento istat deve essere richiesto in sede di contratto altrimenti inapplicabile.

Misura dell’aggiornamento:
per gli immobili ad uso abitativo l’aumento massimo previsto (art. 23 e 24 l. 27/7/1978 n.392) è in misura del 75% dell’indice Istat pubblicato, quindi per gli altri immobili si può applicare il 100% tranne diversi accordi in sede di contratto

Periodicità dell’aggiornamento:
per tutti i contratti l’aggiornamento va fatto alla scadenza annuale del contratto

Base imponibile:
ultimo canone annuale aggiornato

Decorrenza del nuovo canone:
il nuovo canone aggiornato decorre dal mese successivo a quello dell’invio della richiesta all’inquilino a mezzo raccomandata

Pubblicazione degli indici istat:
si possono trovare al seguente link: http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalu…
quello del mese di scadenza lo trovi pubblicato sempre intorno al 15 del mese successivo, ovvero ipotizza che il contratto scade il 30/09 l'indice istat di settembre lo troverai pubblicato ad ottobre 2008 (se controlli il link infatti vedrai che non è ancora pubblicato)

il calcolo poi è semplice ovvero mettiamo che il canone annuo è 1000
istat pubblicato 3% a settembre relativo ad agosto

calcolo
1000x 2.25% = 22.50
nuovo canone aggiornato = 1.022,50
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
assolutamento no, tutti i contratti siano abitativi che diversi si può applicare l'aumento istat, maturato nell'anno precedente, ciao
p.s. se lo fai successivamente non cambia nulla ma solo che comincerai da quel periodo ad avere gli utili dell'aumento e non prima, ciao
 

topcasa

Membro Storico
assolutamento no, tutti i contratti siano abitativi che diversi si può applicare l'aumento istat, maturato nell'anno precedente, ciao
p.s. se lo fai successivamente non cambia nulla ma solo che comincerai da quel periodo ad avere gli utili dell'aumento e non prima, ciao
per gli immobili ad uso abitativo l’aumento massimo previsto (art. 23 e 24 l. 27/7/1978 n.392) è in misura del 75% dell’indice Istat pubblicato, quindi per gli altri immobili si può applicare il 100% tranne diversi accordi in sede di contratto
Se hai altra normativa........dilla pure, siamo qui per questo, il confronto fa parte della formazione e soprattutto dell'aggiornamento
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
se lo fai successivamente ai 30 giorni devi pagare una penale calcolata in base agli effettivi giorni di ritardato pagamento e gli interessi.
Opss.... Scuste, sopra è riferito non all'ISTAT, ma al pagamento dell'imposta di registro annua dopo l'aggiornamento, non ci sono sanzioni o interessi, in caso uno voglia aggiornare l'istat in rifardo.

Prima della legge 14/2009 l'aggiornamento del canone di locazione per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (ad esempio uso industriale, artigianale, commerciale come negozi, studi professionali, palestre, o anche come uso alberghiero) era disciplinato dall'art. 32 della legge 392/1978, secondo il quale le variazioni non potevano essere superiori al 75% di quelle del suddetto indice Istat. Attualmente, invece, con la modifica dell'art. 32 della legge 392/78, è consentito, per i contratti di locazione su immobili ad uso diverso da quello di abitazione, la possibilità di un adeguamento superiore al 75% dell'indice Istat, qualora la durata contrattuale sia superiore a quella minima di legge 6 o 9 anni. La legge 14/2009 ha anche stabilito che tale beneficio è applicabile anche ai contratti in corso. Ovviamente, in questo caso, la clausola contrattuale di aggiornamento non dovrà fare riferimento specifico alla percentuale del 75%, ma alla percentuale stabilita dalla legge o alla percentuale massima stabilita dalla legge.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
la tassa di registro va pagata nel mese di scadenza (30gg.) se l'aumento istat risulta applicato dopo aver versato il tributo lo verserai con il prossimo f.23 dell'anno successivo
 

topcasa

Membro Storico
Prima della legge 14/2009 l'aggiornamento del canone di locazione per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (ad esempio uso industriale, artigianale, commerciale come negozi, studi professionali, palestre, o anche come uso alberghiero) era disciplinato dall'art. 32 della legge 392/1978, secondo il quale le variazioni non potevano essere superiori al 75% di quelle del suddetto indice Istat. Attualmente, invece, con la modifica dell'art. 32 della legge 392/78, è consentito, per i contratti di locazione su immobili ad uso diverso da quello di abitazione, la possibilità di un adeguamento superiore al 75% dell'indice Istat, qualora la durata contrattuale sia superiore a quella minima di legge 6 o 9 anni. La legge 14/2009 ha anche stabilito che tale beneficio è applicabile anche ai contratti in corso. Ovviamente, in questo caso, la clausola contrattuale di aggiornamento non dovrà fare riferimento specifico alla percentuale del 75%, ma alla percentuale stabilita dalla legge o alla percentuale massima stabilita dalla legge.
Comunque per le locazioni non commerciali meglio utilizzare la cedolare secca e si evitano tutte queste menate.
 

SOKI62

Membro Junior
Privato Cittadino
Ok, grazie a tutti voi io volevo solo, umilmente sapere, qual'è l'aliquota riferita al 2012 che devo utilizzare per calcolare l'aumento Istat di quest'anno. Sto girando per tutto Internet anche nei siti indicati ma non trovo l'aliquota. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ok, grazie a tutti voi io volevo solo, umilmente sapere, qual'è l'aliquota riferita al 2012 che devo utilizzare per calcolare l'aumento Istat di quest'anno. Sto girando per tutto Internet anche nei siti indicati ma non trovo l'aliquota. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Aliquota?

devi trovare la percentuale ISTAT, cosa intendi per aliquota?
 

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