d37

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Privato Cittadino
Salve a tutti,
ho una fastidiosa situazione verificatasi da sanare.

Un "muro di confine" è crollato, una proprietà A è sopra di circa 1.5mt l'altra B è sotto, il livello della strada è al livello della proprietà sopra (A), quella sotto (B) in sostanza ha un cortile cementato sotto il livello della strada delimitato precedentemente dal muro crollato.

Sorge l'annoso dubbio di chi debba farsi carico delle spese, una delle due parti sostiene che il muro sia dentro l'altra proprietà e quindi non esattamente sul confine.

Partendo del presupposto che l'acquisto dell'immobile è avvenuto meno di 5 anni fa e che un errore pregresso (la creazione del muro non esattamente sul confine) sia stato commesso precedentemente ( almeno 50 anni fa) l'acquisto e che il venditore non l'avesso reso noto come posso tutelarmi?

Facendo alcune indagini è emerso che il terreno tra i due edifici scendesse dolcemente e che solo in un secondo momento venne eretto il muro.

Ho sentito varie versioni che tengono conto dell'ordine di costruzione degli edifici, dell'effetto contenitivo del muro, della posizione del muro rispetto al confine per definire la ripartizione dei costi, qualcuno può riassurmermi il tutto e darmi un quadro chiaro e un consiglio su come agire?
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Prima di tutto occorre stabilire l'esatta ubicazione del muro se è al confine o no e comunque vige quanto stabilito all'art. 887 del codice civile.
Art. 887.
Fondi a dislivello negli abitati.

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
 

d37

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Ok, intanto ti ringrazio del riferimento al codice, poniamo che il muro sia all'interno della proprietà in basso? Come cambia la ripartizione?

Altro aspetto, essendo proprietario da meno di 5 anni ed essendoci un vizio circa l'ubicazione del muro rispetto ai confini tra gli edifici (non è esattamente sulla linea di confine) e non essendo stato informato di questo vizio in fase di acquisto come posso tutelarmi? Sussiste il vizio occulto?
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Il principio dell'articolo è, il muro è a carico del fondo superiore per il fatto che lo stesso funge da sostegno alla proprietà superiore e di salvaguardia per danni a cose e persone del fondo inferiore, quindi anche se il muro è stato realizzato non al confine la sua funzione non cambie è pur sempre a sostegno del fondo superiore, ovviamente tale sconfinamento è un sconfinamento non molto discordante dal rele limite.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Curiosità. L'art. 887 non prevede eccezioni: ma quanto affermato continua a valere anche se originariamente è il fondo a livello inferiore ad edificare per ultimo e costruire il muro di contenimento?
 

d37

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Oltre al tuo quesito più che interessante, Bastimento, io nutro il dubbio rispetto al vizio occulto, ossia, se io acquisto e vi è un evidente errore di edificazione del muro relativamente alla posizione in cui è stato costruito rispetto al confine, ovvero non sul confine, posso appellarmi a questo per coinvolgere chi precedentemente possedeva l'immobile?
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
se io acquisto e vi è un evidente errore di edificazione del muro relativamente alla posizione in cui è stato costruito rispetto al confine, ovvero non sul confine,

In questo caso se è evidente non si può parlare di vizio, semmai si diveva risolvere la questione prima del rogito o accordarsi, art. 1491 cod civ.[DOUBLEPOST=1391014239,1391013998][/DOUBLEPOST]
è il fondo a livello inferiore ad edificare per ultimo e costruire il muro di contenimento?
Il proprietario del fondo inferiore edificando o no non ha il dovere di edificare il muro ma intima il proprietario del fondo superiore a farlo per il principio prima espresso.
 

d37

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Scusami ma mi ero espresso male, è evidente ora guardando i progetti degli edifici depositati in comune che il muro non è posizionato sul confine, in fase di acquisto uno controlla l'appartamento, un muro di confine posizionato mezzo metro all'interno della proprietà non è individuabile ad occhio nudo... in questo senso mi riferisco al vizio.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il proprietario del fondo inferiore edificando o no non ha il dovere di edificare il muro ma intima il proprietario del fondo superiore a farlo per il principio prima espresso.
Avrai sicuramente ragione, ma la regola mi lascia perplesso; non mi spiego il razionale.
Un conto è un muro di contenimento che il fondo superiore eleva per portare la sua particella al piano superiore desiderato
Un conto è invece il muro di sostegno che il fondo inferiore è costretto ad erigere se procede ad uno scavo che porta la particella sottostante al livello inferiore. Spero di aver fatto capire cosa intendo.
Non c'è differenza nei due casi?
 

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