brunello18

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Buongiorno, durante la compravendita di un immobile in edificio ante 34, è stato firmato un compromesso che tra le altre cose recitava che l'immobile sarebbe stato corredato del decreto di abitabilità.

Durante i controlli dei documenti salta fuori che l'abitabilità non c'è in quanto l'immobile è molto vecchio.

Ora come si può tutelare l'acquirente ?

Può rientrare in uno dei seguenti casi ?

- inadempimento da parte del venditore dell’obbligo di consegna di documenti ai sensi dell’art. 1477 c.c.;

- cessione di aliud pro alio;

- errore sulla qualità dell’oggetto (art. 1429 n. 2 c.c.).

Grazie
 

CheCasa!

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La risposta cambia a seconda delle ragioni per le quali il certificato non sia presente. Un conto è che manchi la sola richiesta burocratica, un conto è che le caratteristiche del fabbricato non ne permettano l'ottenimento per mancanza di requisiti essenziali.

Immagino che l'acquirente lo abbia richiesto in quanto dopo il 34 l'immobile sia stato oggetto di interventi successivi...
 

brunello18

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L'acquirente lo chiede in quanto è presente tra le voci garanzie sul contratto preliminare.

L'immobile ha subito delle modifiche e frazionamenti all'inizio anni 60'.

Attualmente non credo ( ma non sono sicuro ) ci siano le caratteristiche per ottenere l'agibilità in quanto, se non erro, bisognerebbe mettere a norma tutto il condominio (?!)

Se l'acquirente un domani volesse cambiare la destinazione d'uso si troverebbe a dover richiedere un certificato che in realtà doveva essere già presente al momento dell'atto o mi sbaglio ?
 

CheCasa!

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Agente Immobiliare
Solo un tecnico, presa visione della documentazione e dello stato di fatto, ti può rispondere correttamente.

Generalmente il cambio di destinazione dovrebbe determinare la richiesta di un nuova attestazione di agibilità.
 

brunello18

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Professionista
Poniamo che l'abitabilità manchi perchè il fabbricato non ha i requisiti e non si vogliono fare i lavori per la richiesta.

Si possono realizzare queste condizioni ?

- inadempimento da parte del venditore dell’obbligo di consegna di documenti ai sensi dell’art. 1477 c.c.;

- cessione di aliud pro alio;

- errore sulla qualità dell’oggetto (art. 1429 n. 2 c.c.).

In pratica si può rifiutare di firmare l'atto e riprendere indietro la caparra se non si consegna l'abitabilità ?
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Se il promittente venditore ha firmato un contratto preliminare , obbligandosi a fornire il certificato di abitabilità, e non lo fornisce, è inadempiente.
Il promissario acquirente avrebbe diritto ad ottenere il doppio della caparra, se versata, o i danni.
In alternativa le parti possono accordarsi per una riduzione del prezzo, se l'acquirente fosse interessato nonostante l'assenza del certificato.

Mai promettere alla leggera cose o prestazioni che non si è in grado di mantenere.
 

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