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Cosa accade se l'importo della bolletta del gas, ma potrebbe essere anche l'energia elettrica, è anomalo rispetto ai consumi che il cliente ritiene di aver effettuato ?
Il fruitore del servizio, il consumatore contesta la richiesta di pagamento della società di fornitura e, salva la conciliazione, la controversia potrebbe approdare dinanzi il giudice.
Come si ripartisce tra le parti, consumatore e azienda fornitrice, l'onere della prova ?
Segnalo a riguardo la recentissima ordinanza della Cassazione civ. VI pubblicata il 6 marzo 2019 n. 6562 che ribadisce il principio dell'onere della prova del funzionamento del contatore a carico del somministrante: "...secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (n.d.r. il FORNITORE del GAS in questo caso) l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016).

studiolegaledevaleri@gmail.com
 

sgaravagli

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Cosa accade se l'importo della bolletta del gas, ma potrebbe essere anche l'energia elettrica, è anomalo rispetto ai consumi che il cliente ritiene di aver effettuato ?
Il fruitore del servizio, il consumatore contesta la richiesta di pagamento della società di fornitura e, salva la conciliazione, la controversia potrebbe approdare dinanzi il giudice.
Come si ripartisce tra le parti, consumatore e azienda fornitrice, l'onere della prova ?
Segnalo a riguardo la recentissima ordinanza della Cassazione civ. VI pubblicata il 6 marzo 2019 n. 6562 che ribadisce il principio dell'onere della prova del funzionamento del contatore a carico del somministrante: "...secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (n.d.r. il FORNITORE del GAS in questo caso) l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016).

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grazie avvocato per le info
 

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