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Utente Cancellato 75298

Ospite
Buonasera. Ho affittato un appartamento uso abitazione con contratto 3+2 a canone concordato. Si da il caso che il mio inquilino ha una mensilità di affitto arretrata (450 euro), risalente al mese di novembre. Lui mi aveva avvertito telefonicamente che aveva difficoltà a pagarla, e io bonariamente gli ho detto che me l'avrebbe pagata appena possibile. Le rate di dicembre e gennaio me le ha liquidate regolarmente. In più però gli ho anche anticipato una spesa straordinaria che sarebbe stata di sua competenza di 46 euro. Inoltre è in ritardo dal 30 ottobre scorso anche con le sue spese condominiali ordinarie, che ammontano a 274 euro. Io domando: se volessi, esisterebbero al momento gli estremi per dargli lo sfratto? Grazie per le risposte
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Buonasera. Ho affittato un appartamento uso abitazione con contratto 3+2 a canone concordato. Si da il caso che il mio inquilino ha una mensilità di affitto arretrata (450 euro), risalente al mese di novembre. Lui mi aveva avvertito telefonicamente che aveva difficoltà a pagarla, e io bonariamente gli ho detto che me l'avrebbe pagata appena possibile. Le rate di dicembre e gennaio me le ha liquidate regolarmente. In più però gli ho anche anticipato una spesa straordinaria che sarebbe stata di sua competenza di 46 euro. Inoltre è in ritardo dal 30 ottobre scorso anche con le sue spese condominiali ordinarie, che ammontano a 274 euro. Io domando: se volessi, esisterebbero al momento gli estremi per dargli lo sfratto? Grazie per le risposte

No.

Anche se bisognerebbe leggere che cosa detta il contratto.

Tuttavia, anche se il contratto, dettasse una risoluzione ipso jure, anche solo per il mancato pagamento delle spese accessorie, ti ritroveresti a scontrarti con la logica delle cose.

Il rischio, e' che attivata la procedura ingaggiando un legale, in presenza di pendenze tanto irrisorie, il conduttore vada a sanare nei termini previsti, lasciandoti con le spese legali da sostenere.
Che, in mancanza dell'intervento dell'autorita' giudiziaria, sara' assai difficile imputargli.

Mentre, se si rendera' necessario l'intervento dell'autorita' giudiziaria, esistono i termini di grazia, consetuamente concessi dai giudici, anche a piu' riprese, financo ad insoluti "mostro".

Meglio cercare un'intesa che uno scontro.
Dilazionando e spalmando il canone arretrato.
Mentre per le spese condominiali, sollecitare l'amministratore a fare lo stesso, cercando di evitare che la situazione precipiti in contesti non piu' recuperabili.
 
U

Utente Cancellato 75527

Ospite
Che decorrenza ha il contratto?
In ogni caso gli invierei subito una raccomandata di sollecito di pagamento degli arretrati. Grazie.
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
In alcuni contratti tipo è riportata la clausola secondo cui il ritardo di qualche giorno (dieci o venti) nel pagamento del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto per colpa del conduttore.
Un'altra clausola dice che le spese condominiali arretrate, qualora superino l'importo di due mensilità di pigione, possono parimenti motivo di risoluzione del contratto per colpa del conduttore.

Non so se queste clausole siano legali. Io nei contratti che ho stipulato le ho inserite e le ho fatte approvare in forma specifica, ben sapendo che hanno più che altro un valore di deterrente.

Al momento mi trovo in una situazione analoga: un inquilino ha saltato una mensilità, ma per il resto mi paga regolarmente e tiene la casa in ordine.
A parte il fatto che mi promette che la mensilità me la darà, non intendo sfrattarlo. Per recuperare 500 euro perderei un inquilino altrimenti valido. Non dimentichiamo che ha in mano un oggetto che vale molto più dei soldi che mi deve.

A mio avviso, è più importante che l'inquilino VOGLIA pagarti, piuttosto che abbia i soldi per pagarti.

Perché se vuole pagarti ma è a corto di soldi, cercherà di pagarti comunque. Magari mancherà di una mensilità, andrà in ritardo, ma i soldi arriveranno.

Ma se non vuole pagarti, non lo farà anche se i soldi li ha. E in questo caso non vedi un centesimo.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
E' un 3+2 canone canone concordato e il modello predisposto recita: il mancato puntuale pagamento,per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Se il conduttore si presenta in udienza e paga tutto lo sfratto non è previsto.
 

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