criapo

Nuovo Iscritto
ho dei pessimi rapporti col vicino e quindi avendo i giardini adiacenti ho installato a 40 cm dalla recinzione una barriera ombreggiante sorretta da pali in legno altra 2 metri e ancora rientranto 40 cm una siepe di lauro che adesso e' alta circa 1.50
il vicino dice che mi fa togliere la rete ombreggiante posta a 40 cm dal confine perche' gli fa ombra.
ma puo' farlo?? io l'ho messa nella mia proprieta' e anche se non e' a 50 cm e' sempre una rete ombreggiante e non una siepe. la siepe invece si trova dal confine 80 cm (40+40)
urgente!||!
 

Diego Antonello

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Agente Immobiliare
mettigli un muro!

Art. 886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri

Art. 885 Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903). Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.

Art. 892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine
[...]3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

se poi questo non ti aiuta, parla con un avvocato (ma anche un geometra o un altro tecnico)...una chiacchierata è sempre utile
 

top46573

Membro Attivo
Privato Cittadino
In merito al telo verde ombreggiante, posto sulla recinzione in comune tra due proprietà, nel 2013 la Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 28 marzo 2013, n. 7805)
“È legittimo, e non va rimosso, il classico “telo verde” sulla rete divisoria tra due proprietà, generalmente posto per tutelare la privacy.
Infatti la Cassazione ritiene legittimo e tutelato dall’ordinamento, il diritto del proprietario di una parte, di creare una barriera fra le due proprietà attraverso un telo verde, per preservarne la riservatezza.
In sintesi, il telo verde, a divisione tra due proprietà, non può considerarsi né antiestetico né illegittimo, né impedisce alla luce di filtrare.
 

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